Ordinanza n. 79/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di misure cautelari, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-TE/L/Q/2025/100249 del 03.01.2026 (doc. 1), recante autorizzazione all’ingresso ed al lavoro sul territorio nazionale del cittadino straniero sig. -OMISSIS-; - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-TE/L/Q/2025/100250 del 03.01.2026 (doc. 2), recante autorizzazione all’ingresso ed al lavoro sul territorio nazionale del cittadino straniero sig. -OMISSIS-; - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-TE/L/Q/2025/100251 del 03.01.2026 (doc. 3), recante autorizzazione all’ingresso ed al lavoro sul territorio nazionale del cittadino straniero sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di tre nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per l'ingresso in Italia di cittadini stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'adozione di misure cautelari, tre provvedimenti di revoca di nulla osta al lavoro subordinato. Le revoche si fondavano sul parere ostativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, motivato dall'assenza di adeguata documentazione comprovante la regolarità contributiva e la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, come risultante dall'applicativo dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della valutazione amministrativa, evidenziando che la regolarità contributiva era comprovata da un DURC rilasciato l'11 dicembre 2025, valido fino al 10 aprile 2026, e contestando la genericità del rilievo relativo alla capacità economico-finanziaria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un fumus boni iuris. La regolarità contributiva dell'impresa risultava prima facie documentata dal DURC valido, mentre il capo motivazionale concernente la capacità economico-finanziaria appariva generico, poiché non indicava puntualmente le ragioni dell'insufficienza né la verifica svolta secondo parametri determinati. Il Collegio ha quindi disposto il riesame delle revoche, imponendo all'amministrazione di valutare il DURC dell'11 dicembre 2025 e di verificare puntualmente la capacità economico-finanziaria dell'impresa sulla base dei parametri indicati dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 44 d.l. n. 73/2022
La capacità economico-finanziaria dell'impresa deve essere verificata puntualmente sulla base dei parametri indicati dalla disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione di un DURC valido costituisce un elemento prima facie idoneo a comprovare la regolarità contributiva dell'impresa e impone all'amministrazione di tenerne conto nella valutazione del nulla osta al lavoro subordinato.
- La motivazione che neghi la capacità economico-finanziaria dell'impresa non può limitarsi ad affermarne l'assenza o l'indimostrazione in termini generici, ma deve indicare gli elementi concreti della valutazione e confrontarsi con i parametri normativi applicabili.
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato si fonda su una documentazione contributiva apparentemente favorevole e su una motivazione generica relativa alla capacità economico-finanziaria, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo il riesame dell'atto, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
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