Sentenza n. 1165/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e delle politiche abitative, Direzione edilizia residenziale pubblica (ERP), Ufficio sanatorie, n. rep. -OMISSIS- del 20/03/2025, n. protocollo -OMISSIS- del 20/03/2025 avente ad oggetto il “Diniego all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma, viale -OMISSIS- -OMISSIS-. Alla data di riferimento l’alloggio era legittimamente assegnato”, notificata al ricorrente in data 17.06.2025, e con essa di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r. Lazio n. 1/2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione dell'alloggio ERP, deducendo violazione di legge, omessa o apparente motivazione e omessa istruttoria. Ha sostenuto di occupare l'alloggio dal 2007, inizialmente per assistere la nonna, legittima assegnataria, e che quest'ultima, trasferitasi stabilmente in una RSA nel 2011, avrebbe dovuto considerarsi decaduta dall'assegnazione, con conseguente decorrenza dell'occupazione abusiva da tale momento e possibilità di regolarizzazione. Ha inoltre lamentato il mancato accertamento del proprio diritto al subentro, quale componente del nucleo familiare dell'assegnataria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego fondato sul fatto che, alla data di riferimento prevista dalla l.r. Lazio n. 1/2020, l'alloggio risultava ancora legittimamente assegnato alla nonna del ricorrente. La precedente presenza del ricorrente nell'immobile non integra, finché permane l'assegnazione in favore dell'assegnataria, un'occupazione senza titolo suscettibile di sanatoria, ma una situazione di ospitalità tollerata. Il ricovero dell'assegnataria in RSA e il mancato rientro nell'alloggio non dimostrano, in assenza di formale rinuncia o comunicazione all'ente competente, la cessazione della titolarità o della detenzione; né il ricorrente può fondare la regolarizzazione su una presunta decadenza mai formalmente adottata. Inoltre, in caso di cessione volontaria o comunque illegittima dell'alloggio, la disciplina regionale esclude la regolarizzazione dell'occupante. La questione dell'eventuale diritto al subentro esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, non costituiva oggetto del provvedimento impugnato, limitato al rigetto della domanda di regolarizzazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 140 l.r. Lazio 1/2020
alla data di riferimento del 23/5/2014
La domanda di regolarizzazione presuppone che, alla data stabilita dalla legge regionale, l'immobile fosse occupato senza titolo dal richiedente; tale presupposto non sussiste quando l'alloggio era ancora legittimamente assegnato a un diverso soggetto.
art. 22, comma 147, l.r. Lazio 1/2020
Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile.
La cessione volontaria o comunque illegittima dell'alloggio impedisce all'occupante di ottenere la regolarizzazione contrattuale o l'acquisto dell'immobile.
art. 53, comma 5, l.r. Lazio 27/2006
in ipotesi di cessione volontaria – nel caso parziale – così come in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa
La disciplina previgente, richiamata come confermativa dell'interpretazione della normativa vigente, escludeva la regolarizzazione dell'occupante in caso di cessione illegittima dell'alloggio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Ai fini della regolarizzazione di un'occupazione di alloggio ERP, la presenza materiale dell'interessato nell'immobile anteriormente alla data prevista dalla disciplina regionale non è sufficiente quando, a tale data, l'alloggio risulti ancora legittimamente assegnato a un diverso soggetto.
- La convivenza o ospitalità presso un alloggio ERP non si trasforma in occupazione senza titolo finché permane l'assegnazione in favore del soggetto ospitante; l'eventuale ricovero di quest'ultimo in una struttura assistenziale non comporta, di per sé, rinuncia o cessazione della titolarità dell'alloggio.
- L'abbandono materiale dell'alloggio da parte dell'assegnatario, motivato anche da esigenze di salute, non consente di desumere la cessazione definitiva dell'assegnazione in assenza di una formale rinuncia o di una comunicazione all'ente competente secondo la disciplina applicabile.
- In caso di cessione volontaria o comunque illegittima di un alloggio ERP, la normativa regionale può escludere sia la regolarizzazione contrattuale dell'occupante sia l'acquisto dell'immobile, anche indipendentemente dall'adozione di un formale provvedimento di decadenza nei confronti dell'assegnatario.
- La domanda di regolarizzazione dell'occupazione ERP e la diversa pretesa al subentro nell'assegnazione sono posizioni distinte: il giudice amministrativo chiamato a valutare il diniego di regolarizzazione non può decidere una questione di subentro estranea all'oggetto del provvedimento impugnato e, secondo il principio richiamato dalla decisione, relativa a diritti devoluti ad altra giurisdizione.
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