Cassazione Penale, Sentenza n. 45670/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato a Maria Fiordaliso le misure interdittive del divieto di esercizio dell'attività d'impresa e del divieto di assumere uffici direttivi, per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a più truffe aggravate ai danni dell'AGEA. Le censure riguardavano: carenza di motivazione del provvedimento genetico; inesistenza dei gravi indizi in quanto le compravendite alla base delle locazioni sarebbero civilisticamente valide; inosservanza circa l'esproprio annotato tardivamente; mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente (non avrebbe partecipato alle compravendite e non avrebbe conosciuto clausole di non trasferibilità); e infine mancanza delle esigenze cautelari dato che l'AGEA aveva sospeso le istruttorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sia in punto di motivazione sia in relazione alla valutazione degli indizi, osservando che il giudice a quo aveva effettuato autonome valutazioni del compendio indiziario e non si era limitato a trascrivere le richieste del pubblico ministero. Quanto alla validità civilistica delle compravendite, la Corte ha confermato l'irrilevanza di tale questione rispetto alla ricostruzione di simulazione e frode; per il terreno espropriato è stata richiamata la motivazione che documenta la vendita fraudolenta e false dichiarazioni di usucapione. Sul piano dell'elemento soggettivo, la Corte ha condiviso la valutazione che il comportamento reiterato e il coinvolgimento di parenti configurano un sistema fraudolento idoneo a provare la partecipazione e la consapevolezza della ricorrente. In ordine alle esigenze cautelari, è stato affermato che la sospensione delle procedure amministrative non esclude il pericolo di reiterazione di condotte fraudolente in generale. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma che descrive la fattispecie di truffa aggravata collegata all'erogazione di contributi pubblici; nella sentenza è l'imputazione sostanziale su cui si fondano i gravi indizi di colpevolezza
art. 273 cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione ai vizi di motivazione e alle ragioni di impugnazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto le censure come indebite richieste di rivalutazione del materiale probatorio
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione fatta dal giudice dell'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna per inammissibilità del ricorso e la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente alle spese e alla somma di euro tremila
Massime di principio
- La Corte di legittimità non procede a una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che impongono la riconsiderazione delle prove sono inammissibili se consistono in una semplice richiesta di rivedere la valutazione del merito.
- La validità civilistica formale di contratti (es. compravendite) è spesso irrilevante quando il compendio indiziario dimostra che si tratta di atti simulati finalizzati a frodare contributi pubblici.
- La presenza di schemi reiterati, modalità seriali della frode e rapporti di parentela tra gli autori sono elementi che possono comprovare l'elemento soggettivo (consapevolezza e partecipazione alla frode).
- La sospensione di procedure amministrative connesse (per esempio da parte di AGEA) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione di condotte fraudolente; il rischio si valuta nel suo complesso e in relazione al comportamento complessivo degli indagati.
- Un provvedimento cautelare è legittimo se il giudice motivante fornisce valutazioni autonome e logicamente coerenti sul compendio indiziario; la mera riproduzione della richiesta del pubblico ministero senza valutazioni autonome può essere censurata, ma qui tale valore autonomo è stato ritenuto presente.
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