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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13387/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12602/2015 (Ricci) sull'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Poiché la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Donno ha impugnato la sentenza della Corte di appello del 27/11/2020, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art. 16, comma 9, della L. n. 108/2012 (fatti commessi fino al 23/11/2012) limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel secondo motivo ha censurato che il reato si era estinto per prescrizione il 23/05/2020, cioè anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, ma tale estinzione non era stata dichiarata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 9, L. n. 108/2012

    Norma che definisce il tipo di reato ascritto all'imputato; la sentenza di merito lo aveva accertato come fatto commesso fino al 23/11/2012

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto applicabile tale obbligo anche quando la prescrizione sia maturata prima della sentenza impugnata e non sia stata eccepita dalle parti

  • Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818

    Principio secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione volto a dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; sottolinea l'obbligo del giudice di merito di adottare immediatamente la declaratoria della causa di non punibilità

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, anche se la questione non è stata sollevata in grado di merito.
  • Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; pertanto il mancato accertamento della prescrizione da parte del giudice può essere corretto in sede di cassazione.
  • In ricorsi per cassazione è ammissibile dedurre l'intervenuta estinzione della responsabilità per prescrizione antecedente alla sentenza impugnata con un unico motivo dedicato a tale questione.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è essenziale verificare e documentare i termini di prescrizione applicabili e, se maturata, chiederne la declaratoria anche se il giudice di merito non l'ha rilevata.
  • L'annullamento senza rinvio indica che non sussistono questioni da rimettere al giudice di merito: il reato è considerato estinto e non può essere nuovamente giudicato.

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