Cassazione Civile, Ordinanza n. 11743/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale agiva per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per il periodo 2001-2006, compensi pari a quelli spettanti al preposto a struttura semplice, sostenendo che l’incarico di titolarità del modulo funzionale "Interruzione volontaria di gravidanza" avesse in concreto i requisiti della struttura semplice. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava il riconoscimento del trattamento economico, ritenendo che il modulo avesse una propria autonomia organizzativa, personale e tecnica, con obiettivi e risultati affidati alla responsabilità del titolare. La azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: errata valutazione dei documenti e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c. nell’interpretazione dell’art. 28 del CCNL 2000 e dell’art. 36 Cost. In sintesi, la ricorrente contestava: l’asserita inammissibilità dell’appello per motivi meramente ripetitivi; nel merito, la qualificazione del modulo come struttura semplice, sostenendo che la sua menzione nel contratto individuale non bastasse e che l’incarico fosse in realtà svolto con risorse e personale della unità operativa complessa; il richiamo alla onnicomprensività della retribuzione; l’infondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa; e la pretesa illegittimità del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e in parte inammissibile: ha richiamato il proprio precedente secondo cui, alla luce dei CCNL applicabili, la qualificazione dell’ex modulo come incarico di direzione di struttura semplice oppure come incarico di alta professionalità dipende da un giudizio di fatto sulla concreta autonomia e responsabilità della struttura; ha rilevato che tale giudizio era già stato compiuto dalla Corte territoriale, che aveva accertato autonomia di gestione di risorse umane e tecniche e responsabilità per i risultati; ha quindi qualificato le censure della ricorrente come mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha giudicato generico il richiamo ad altri precedenti di merito e inconferente il richiamo al principio di onnicomprensività, perché la retribuzione dipende dalla corretta qualificazione dell’attività realmente svolta; ha considerato assorbita la domanda subordinata di arricchimento senza causa, essendo stata accolta la domanda principale; e ha reputato comunque mal posta la doglianza sul cumulo interessi-rivalutazione, poiché la sentenza d’appello aveva escluso che il Tribunale avesse disposto tale cumulo. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria locale, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al dirigente medico il trattamento economico corrispondente alla struttura semplice per il periodo contestato. La Corte ha escluso che le censure della ricorrente integrassero un vizio di legittimità: la qualificazione dell’incarico dipende da un accertamento di fatto sulla concreta autonomia organizzativa e responsabilità della struttura, già correttamente svolto dal giudice d’appello; la doglianza tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti, inammissibile in cassazione. Sono state inoltre ritenute non decisive o generiche le ulteriori censure sul principio di onnicomprensività della retribuzione e sul richiamo alla domanda subordinata di arricchimento senza causa; la questione del cumulo tra interessi e rivalutazione è stata ritenuta comunque infondata o comunque mal dedotta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un errato riparto dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione decisiva perché le censure mirano a rivalutare il merito.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché sollecita un riesame del fatto.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione degli elementi istruttori; la Corte esclude che sia stata dedotta una reale violazione di legge, trattandosi di richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro del ricorso, ma la Corte osserva che la critica si risolve in una rivalutazione del merito non consentita.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c.
invocati per l’interpretazione del CCNL e del contratto individuale; la Corte afferma che la qualificazione dell’incarico discende dall’accertamento in fatto della concreta autonomia e responsabilità della struttura.
art. 28 del CCNL 2000 dell’Area di pertinenza
norma richiamata nel ricorso per contestare la qualificazione dell’incarico; la Corte richiama invece la propria giurisprudenza sul rapporto tra incarichi di struttura semplice e incarichi professionali.
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di retribuzione; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla corretta qualificazione dell’incarico svolto.
art. 27, lett. b, CCNL 8.6.2000
richiamato come parametro degli incarichi di direzione di struttura semplice; la Corte osserva che la sua applicazione dipende dal giudizio di fatto sulla concreta struttura di assegnazione.
art. 27, lett. c, CCNL 8.6.2000
richiamato per sostenere la natura di alta professionalità dell’incarico; la Corte precisa che la qualificazione concreta non dipende dalla sola formulazione contrattuale individuale.
art. 37 CCNL 2002/2003
richiamato dalla giurisprudenza precedente menzionata in motivazione per chiarire che l’ex modulo funzionale può corrispondere a incarichi diversi a seconda delle caratteristiche concrete.
art. 20 CCNL 2006/2007
richiamato come disciplina sostanzialmente sovrapponibile, salvo i valori economici, alla precedente regolazione sugli incarichi.
art. 5 CCNL 2008/2009
richiamato come ulteriore conferma della continuità della disciplina degli incarichi rispetto ai contratti collettivi precedenti.
L. 724/1994
richiamata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione; la Corte osserva che il motivo è mal posto rispetto alla reale statuizione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un incarico in ambito sanitario come struttura semplice oppure come incarico professionale non dipende dalla sola denominazione formale utilizzata nel contratto individuale, ma dalla concreta autonomia organizzativa, dall’uso di risorse proprie e dal livello di responsabilità sui risultati.
- Quando la corte di merito accerta in fatto la struttura concreta dell’incarico e la sua autonomia gestionale, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei documenti, salvo effettive violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione opera rispetto alla corretta qualificazione giuridica dell’attività svolta: se il contratto individuale è incoerente con le caratteristiche reali dell’incarico, la retribuzione va commisurata alla sua effettiva fisionomia.
- La censura sul cumulo tra interessi e rivalutazione deve confrontarsi puntualmente con la statuizione della sentenza impugnata; una doglianza che non rechi il contenuto effettivo della decisione di merito o non si misuri con essa è inammissibile.
- La domanda subordinata di arricchimento senza causa resta assorbita quando sia accolta la domanda principale volta all’ottenimento del trattamento economico corretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11635/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11673/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →