Cassazione Civile, Ordinanza n. 24372/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva visto ammettere al passivo, in via chirografaria, un credito per corrispettivi di servizi resi in favore della procedura di amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica. Essa aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo che il credito fosse riconosciuto in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, sostenendo che i servizi di trasporto, pur non riferiti alla sola area a caldo o al ciclo del primo acciaio, fossero comunque funzionali al ciclo produttivo integrato dell'impresa e quindi rientrassero nell'ambito applicativo della norma, come chiarito anche dalla successiva disciplina interpretativa. In cassazione ha dedotto: nullità del procedimento per mancata trattazione collegiale e per lesione del contraddittorio; omessa considerazione della mancata contestazione del credito da parte dei commissari; difetto di motivazione; violazione delle norme sulla non contestazione e sull'onere di difesa; violazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 e della legge n. 123/2017, sostenendo che la prededuzione dovesse spettare a tutti i crediti delle imprese di trasporto che avessero reso prestazioni connesse al ciclo produttivo dell'impresa strategica.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi e ha accolto il terzo e il quinto, rilevando che il tribunale aveva applicato in modo eccessivamente restrittivo la disciplina della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto. Ha affermato che la mancata contestazione in sede di verifica del passivo non impedisce al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti della prededuzione e non preclude nuove eccezioni nel giudizio di opposizione. Ha invece ritenuto erronea l'interpretazione del tribunale sulla portata dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/2017, chiarendo che per i crediti da autotrasporto il beneficio non va limitato alle sole prestazioni direttamente connesse agli impianti essenziali intesi come area a caldo o primo acciaio, ma si estende alle prestazioni necessarie a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa in quanto tale. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
comma terzo; comma undicesimo
nel rito dell'opposizione allo stato passivo la trattazione può svolgersi davanti al collegio o a un suo componente delegato; la disciplina del rito ordinario non si applica automaticamente.
art. 111-bis l. fall.
la mancata contestazione del credito in sede di verifica non comporta automatica ammissione né preclusione nel giudizio di opposizione.
art. 93 e ss. l. fall.
il principio di non contestazione, nella verifica del passivo, non sostituisce il potere-dovere del giudice di verificare i presupposti dell'ammissione.
art. 345 c.p.c.
non si applica all'opposizione allo stato passivo il divieto di nuove eccezioni proprio dell'appello, poiché l'opposizione è un giudizio a cognizione piena sul risultato della fase sommaria.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa nella contestazione delle modalità del procedimento.
art. 111 Cost.
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento; la Corte non accoglie la censura processuale, ma accoglie quella sull'erronea interpretazione della norma sostanziale.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
prevede una peculiare ipotesi di prededuzione per determinati crediti di piccole e medie imprese, in deroga alla regola generale e da interpretarsi restrittivamente, ma non fino a svuotarne la portata per i crediti da autotrasporto.
art. 1 d.l. 7 ottobre 2012, n. 207
indicato quale base per l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91
norma interpretativa che chiarisce l'estensione della prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto necessari a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa strategica.
legge 3 agosto 2017, n. 123
legge di conversione del d.l. n. 91/2017, richiamata per la disciplina interpretativa della prededuzione.
legge 4 marzo 2015, n. 20
richiamata dalla ricorrente nei motivi, quale elemento interpretativo della disciplina della prededuzione per i trasporti verso l'impresa strategica.
d.P.C.m. 14 marzo 2014
richiamato come riferimento agli interventi in materia di tutela ambientale e della salute evocati dalla disciplina interpretativa.
art. 2740 c.c.
la norma eccezionale sulla prededuzione è letta come deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata contestazione del credito in sede di verifica non determina di per sé l'ammissione del credito in una diversa collocazione, né preclude al giudice di rilevare d'ufficio la mancanza dei presupposti della prededuzione.
- L'opposizione allo stato passivo è un giudizio a cognizione piena sul risultato della fase sommaria: il curatore o i commissari possono sollevare anche eccezioni nuove e non opera in modo pieno la logica dell'appello ex art. 345 c.p.c.
- Le norme che attribuiscono una prededuzione speciale in procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria, perché derogatorie della regola generale della par condicio e dell'art. 2740 c.c., vanno interpretate in modo restrittivo, ma senza svuotarne la funzione applicativa.
- In tema di crediti delle imprese di autotrasporto verso una grande impresa in amministrazione straordinaria, la prededuzione non va confinata alle sole prestazioni direttamente connesse al nucleo produttivo strettamente inteso, se la norma interpretativa ne estende il beneficio alle attività necessarie a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'impresa strategica in quanto tale.
- Quando una norma interpretativa collega il beneficio a un nesso funzionale tra prestazione e attività produttiva dell'impresa strategica, il giudice non può ridurla a una mera conferma della disciplina originaria, ma deve attribuirle un contenuto autonomo coerente con la ratio di continuità dell'attività imprenditoriale.
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