Sentenza n. 589/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 5712/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.12.2024 e notificata il 20.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5712/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di 500 euro per ciascun ricorrente a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5712/2024, notificata il 20 dicembre 2024 e munita di attestazione del passaggio in giudicato. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascun ricorrente 500 euro, oltre alle spese legali. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. È stata pertanto chiesta la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dai creditori, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne la corretta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Ha inoltre disposto il pagamento degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha chiarito che l’ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma serve a soddisfare un diritto già accertato dal titolo giudiziale; la quantificazione definitiva deve quindi essere effettuata dall’Amministrazione secondo il giudicato e le norme applicabili, incluse quelle sugli interessi di cui agli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgere nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi, quando l’amministrazione non vi abbia provveduto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell’avvio dell’azione esecutiva o di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese processuali possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disposizioni applicate alla regolazione delle spese del giudizio amministrativo e alla disciplina processuale richiamata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione resistente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato sull’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo o passato in giudicato e sull’inadempimento dell’amministrazione; il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio o comunque determinato.
- Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma ne consente la concreta soddisfazione nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- La quantificazione indicata dal creditore non vincola l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’amministrazione deve verificare autonomamente la misura e la decorrenza degli accessori secondo il titolo giudiziale e la legge.
- Prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione; l’incarico può essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e, quando rientra nei compiti istituzionali del nominato, non comporta necessariamente un compenso aggiuntivo.
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