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Sentenza

Sentenza n. 545/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza nr. 228-2025 del Tribunale di Ancona sez. lavoro per riconoscimento retribuzione professionale docenti;

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di € 1.620,90, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e il giudicato era stato attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, determina l'inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • L'inadempimento dell'Amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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