Cassazione Penale, Sentenza n. 5703/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge per aver celebrato la corte territoriale l'udienza di appello in forma camerale in assenza dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari, senza che ne fosse disposta la traduzione e senza che fosse stata espressa una sua rinuncia a comparire; si sosteneva quindi un vizio di procedimento derivante dall'assenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza emessa in giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e che l'onere di comunicare il legittimo impedimento o la volontà di comparire grava sull'imputato ristretto agli arresti domiciliari. Dagli atti non risultava una tempestiva ed espressa richiesta del Gallo di essere tradotto, né il difensore presente aveva chiesto la traduzione; pertanto la corte territoriale non ha errato nel non disporre la traduzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiama la disciplina sulle modalità di trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi in Cassazione; qui la requisitoria scritta è stata depositata ai sensi di tale norma per chiedere la trattazione scritta di ricorsi non espressamente richiesti per udienza orale
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente
Cass. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
Affermato il principio che l'impedimento dell'imputato si atteggia diversamente nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello; il detenuto che manifesti tempestivamente la volontà di comparire ha diritto a presenziare al giudizio camerale d'appello, anche se ristretto fuori dalla circoscrizione
Cass. Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014
Conferma il principio che l'esercizio del diritto a comparire è condizionato alla tempestiva manifestazione, in qualsiasi modo, della volontà dell'imputato
Cass. Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019
Stabilisce che, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza abbreviata, in mancanza di comunicazione del detenuto circa la volontà di comparire, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza
Sezioni Unite penali n. 4025/2021 (ordinanza di rimessione n. 23147 del 2021)
Pronuncia richiamata che riguarda il legittimo impedimento per imputati agli arresti domiciliari nel giudizio dibattimentale: se la restrizione è documentata o comunicata costituisce impedimento legittimo che impone al giudice il rinvio e la traduzione; la Corte ha però ritenuto che tale pronuncia regoli il giudizio ordinario, non il giudizio camerale d'appello
Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata come principio secondo cui l'evidente infondatezza dell'impugnazione non esenta il ricorrente da responsabilità nella determinazione delle spese e sanzioni; usata a sostegno della condanna alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di appello contro una sentenza pronunciata in giudizio abbreviato la presenza dell'imputato non è di regola necessaria; l'onere di comunicare la volontà di comparire o l'impedimento legittimo grava sull'imputato o sul suo difensore
- Se l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari e vuole presenziare all'udienza di appello camerale deve manifestare tempestivamente tale volontà; in mancanza la corte non è tenuta a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza
- La situazione cambia nel giudizio dibattimentale ordinario: la restrizione agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata, può integrare un impedimento legittimo che impone al giudice di disporre la traduzione e il rinvio
- La presenza del difensore in udienza senza richiesta di traduzione del cliente può essere interpretata come rinuncia implicita alla comparizione dell'imputato ristretto
- Impugnazioni ritenute manifestamente infondate o procedimentalmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi la fondatezza e il fondamento procedurale prima di proporre ricorso per cassazione
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