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Sentenza

Sentenza del 17/01/2020 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della cartella esattoriale per euro 19.964,58 relativa a omesso o carente versamento IVA per l'anno 2014; la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli atti e di aver richiesto copie dell'avviso di accertamento e della cartella (20/4/2018) senza ottenerne la cartella; riserva eccezioni sulla sottoscrizione, carenza di potere di firma del dirigente, inesistenza giuridica del ruolo per delega non conforme, contestazione del calcolo degli interessi per difetto di motivazione e dell'aggio in contrasto con normativa comunitaria. L'Agenzia resistente ha prodotto copia della relata di notifica via PEC del 15/2/2018 ma ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva e chiesto, in via pregiudiziale, l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nonché l'inammissibilità per tardività.

La decisione

il ricorso è stato accolto: il deposito della relata PEC non è stato ritenuto sufficiente perché l'indirizzo PEC dal quale è stata notificata la cartella ("jjjjjjj.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it") non è risultante né nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE), né nella pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, né nella CCIAA, né in IndicePA, per cui non è stato dimostrato che l'indirizzo fosse oggettivamente e con certezza riferibile all'ente resistente; conseguentemente la notifica della cartella non è regolare e il ricorso è fondato. Per la peculiarità della vicenda le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE)

    La corte ha ritenuto che la mancata presenza dell'indirizzo PEC nel RegIndE impedisce di attribuirlo con certezza all'Agenzia delle Entrate Riscossione; di conseguenza la notifica via PEC effettuata da quell'indirizzo non è valida.

  • IndicePA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

    La mancata presenza dell'indirizzo PEC nell'IndicePA è un elemento utilizzato per escludere l'attribuibilità dell'indirizzo alla pubblica amministrazione notificante, con effetto di invalidità della notifica se non provata l'appartenenza.

  • normativa comunitaria (riferita alla contestazione dell'aggio)

    La ricorrente ha eccepito violazioni della normativa comunitaria in tema di aggio, ma la pronuncia si è risolta sul vizio di notifica e non si è espressa nel merito sulla questione comunitaria sollevata.

Massime di principio

  • La notifica via PEC a un ente pubblico è valida solo se l'indirizzo PEC è dimostrabilmente riconducibile all'ente (es. presenza nei registri ufficiali come RegIndE o IndicePA o sul sito istituzionale); in mancanza la notifica può essere dichiarata nulla.
  • L'onere della prova della corretta e tempestiva notifica grava sull'ente notificante: la mera produzione della ricevuta PEC non basta se l'indirizzo non è attestato come riferibile all'ente.
  • Prima di eccepire altre vizi (firma, potere di firma, delega, calcolo interessi, aggio), conviene verificare e contestare prioritariamente la regolarità della notifica, perché l'irregolarità della notifica può rendere ininfluenti le ulteriori questioni sostanziali.
  • In presenza di dubbi sull'attribuibilità dell'indirizzo PEC, il contribuente dovrebbe richiedere copia integrale degli atti e delle prove di notifica e controllare i registri pubblici (RegIndE, IndicePA, sito ufficiale, CCIAA) prima di proporre ricorso.
  • Se la vicenda presenta particolarità probatorie o normative, il giudice può compensare le spese di lite; ciò è più probabile quando la notificazione risulti contestabile per ragioni tecniche non ovvie.

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