Sentenza del 17/01/2020 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella esattoriale per euro 19.964,58 relativa a omesso o carente versamento IVA per l'anno 2014; la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli atti e di aver richiesto copie dell'avviso di accertamento e della cartella (20/4/2018) senza ottenerne la cartella; riserva eccezioni sulla sottoscrizione, carenza di potere di firma del dirigente, inesistenza giuridica del ruolo per delega non conforme, contestazione del calcolo degli interessi per difetto di motivazione e dell'aggio in contrasto con normativa comunitaria. L'Agenzia resistente ha prodotto copia della relata di notifica via PEC del 15/2/2018 ma ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva e chiesto, in via pregiudiziale, l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nonché l'inammissibilità per tardività.
La decisione
il ricorso è stato accolto: il deposito della relata PEC non è stato ritenuto sufficiente perché l'indirizzo PEC dal quale è stata notificata la cartella ("jjjjjjj.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it") non è risultante né nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE), né nella pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, né nella CCIAA, né in IndicePA, per cui non è stato dimostrato che l'indirizzo fosse oggettivamente e con certezza riferibile all'ente resistente; conseguentemente la notifica della cartella non è regolare e il ricorso è fondato. Per la peculiarità della vicenda le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE)
La corte ha ritenuto che la mancata presenza dell'indirizzo PEC nel RegIndE impedisce di attribuirlo con certezza all'Agenzia delle Entrate Riscossione; di conseguenza la notifica via PEC effettuata da quell'indirizzo non è valida.
IndicePA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
La mancata presenza dell'indirizzo PEC nell'IndicePA è un elemento utilizzato per escludere l'attribuibilità dell'indirizzo alla pubblica amministrazione notificante, con effetto di invalidità della notifica se non provata l'appartenenza.
normativa comunitaria (riferita alla contestazione dell'aggio)
La ricorrente ha eccepito violazioni della normativa comunitaria in tema di aggio, ma la pronuncia si è risolta sul vizio di notifica e non si è espressa nel merito sulla questione comunitaria sollevata.
Massime di principio
- La notifica via PEC a un ente pubblico è valida solo se l'indirizzo PEC è dimostrabilmente riconducibile all'ente (es. presenza nei registri ufficiali come RegIndE o IndicePA o sul sito istituzionale); in mancanza la notifica può essere dichiarata nulla.
- L'onere della prova della corretta e tempestiva notifica grava sull'ente notificante: la mera produzione della ricevuta PEC non basta se l'indirizzo non è attestato come riferibile all'ente.
- Prima di eccepire altre vizi (firma, potere di firma, delega, calcolo interessi, aggio), conviene verificare e contestare prioritariamente la regolarità della notifica, perché l'irregolarità della notifica può rendere ininfluenti le ulteriori questioni sostanziali.
- In presenza di dubbi sull'attribuibilità dell'indirizzo PEC, il contribuente dovrebbe richiedere copia integrale degli atti e delle prove di notifica e controllare i registri pubblici (RegIndE, IndicePA, sito ufficiale, CCIAA) prima di proporre ricorso.
- Se la vicenda presenta particolarità probatorie o normative, il giudice può compensare le spese di lite; ciò è più probabile quando la notificazione risulti contestabile per ragioni tecniche non ovvie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 gen 2020Sentenza del 17/01/2020 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →