Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna (Tribunale di Roma 11/06/2014, poi confermata in appello) per i reati indicati nei capi a) e b) (tra cui art. 628, commi 2 e 3, n.1 c.p., e artt. 61 n.2, 582, 585 con riferimento all'art. 576 n.1 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per aver celebrato l'udienza inaudita altera parte in assenza del difensore, a seguito di una circolare collegata alle misure pandemiche e al presunto obbligo di richiesta scritta entro 15 giorni; 2) vizio di motivazione per presunta illogicità nel ritenere l'uso dell'arma e la responsabilità ai sensi dell'art. 628 c.p., contestando l'interpretazione delle immagini di videosorveglianza; 3) ulteriore vizio di motivazione e inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della logica della perquisizione (argomentando che il ricorrente avrebbe avuto motivo di disfarsi dell'arma invece che della somma rinvenuta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica e generica, mancando una documentazione processuale a supporto e rilevando che la Corte di appello aveva adeguatamente indicato i riferimenti procedurali (richiamando anche art. 23-bis legge n.176/2020). I secondi e terzi motivi sono stati considerati, congiuntamente, come un tentativo di rinnovata valutazione del merito e della prova (ricostruzione alternativa dei fatti), materia non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 24
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non supportata da documentazione, quindi non idonea a fondare l ammissibilità del ricorso
Legge n. 176 del 2020, art. 23-bis
Richiamata dalla Corte di appello per giustificare le modalità di trattazione dei processi durante le misure pandemiche; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente indicato i riferimenti procedurali
Codice penale, art. 628, commi 2 e 3, n.1
Norma in relazione alla quale il ricorrente è stato condannato (rapina con aggravanti). La Cassazione non ha riesaminato le risultanze di fatto sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'uso dell'arma
Codice penale, artt. 61 n.2, 582, 585, con riferimento all'art. 576 n.1
Altre fattispecie/attenuanti/aggravanti richiamate nel capo di imputazione; la Corte di Cassazione ha considerato che le censure relative alla motivazione su tali articoli impongono una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimitÃ
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovata valutazione delle prove e dei fatti: se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura del merito, esso sarà inammissibile
- Le doglianze generiche o aspecifiche, prive di puntuale documentazione o riferimenti processuali, vengono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione i vizi dedotti e produrre atti a sostegno
- Le modifiche procedurali adottate per emergenze (es. disposizioni pandemiche, art. 23-bis legge 176/2020) possono giustificare in concreto modalità diverse di trattazione del giudizio se la corte motivi adeguatamente tale scelta
- Le questioni relative a valutazione di immagini video, attendibilità di testi e contraddittorietà delle dichiarazioni sono, di norma, questioni di merito riservate al giudice di merito e non riallocabili in sede di cassazione salvo profili di diritto o vizio logico-giuridico specificamente individuato
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda; pertanto prima di proporre ricorso è opportuno verificare la specificità e la rilevanza giuridica dei motivi
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