Sentenza n. 506/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n.39557 presentata in data 7 giugno 2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 7 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il giudice ha rilevato che, nonostante la domanda fosse stata presentata il 7 giugno 2024, l'amministrazione non aveva ancora provveduto, sebbene fosse decorso il termine massimo previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007. Il ritardo era stato ricondotto dall'amministrazione all'elevato numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla gravità delle conseguenze di eventuali errori; tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a giustificare l'inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza delle condizioni per la tutela avverso il silenzio, rilevando che il termine per provvedere era scaduto il 5 ottobre 2024. Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il giudice ha considerato decorso il termine massimo di 120 giorni. Le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di pratiche, la complessità normativa e la necessità di ponderare interessi costituzionalmente rilevanti non escludono l'obbligo di concludere il procedimento. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono la tutela contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione impone all'autorità competente di concludere il procedimento di riconoscimento entro il termine massimo considerato dal giudice pari a 120 giorni; il superamento del termine rende illegittima l'inerzia, anche in presenza di difficoltà organizzative e di un elevato numero di domande.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Il giudice lo richiama quale intervento legislativo volto a fronteggiare le criticità relative al riconoscimento dei titoli, senza fondare su tale disposizione una specifica statuizione ulteriore.
Massime di principio
- L'amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale deve concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007; il superamento del termine legittima l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L'elevato numero di istanze, le difficoltà organizzative, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non giustificano, di per sé, il protrarsi indefinito dell'inerzia amministrativa oltre il termine legale.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora persista l'inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →