Cassazione Penale, Sentenza n. 22893/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata in concorso (fatto del 13/02/2004). Venivano dedotte: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, travisamento della prova in ordine al concorso e al dolo specifico richiesto per la rapina, carenza di argomentazione sulla posizione e consapevolezza del ricorrente al momento dello strappo della collana; (2) errata riclassificazione del fatto come rapina quando l'impossessamento sarebbe stato realizzato dalla sola coimputata, sicché l'azione successiva del ricorrente sarebbe compatibile con lesioni o rissa e, in tal caso, avrebbe dovuto essere pronunciata l'estinzione per prescrizione essendo decorsi oltre ventuno anni dalla commissione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo quale mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non sindacabile in sede di legittimità, ed ha inoltre dichiarato che la questione relativa alla diversa qualificazione giuridica non era stata devoluta in appello e pertanto è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione. Tuttavia, la Corte ha accertato d'ufficio che il reato contestato (commesso il 13/02/2004) si era già estinto per prescrizione al momento della sentenza di appello (27/05/2025). La Corte ha spiegato che la concessione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.6 e 62-bis) aveva portato ad una sanzione edittale di riferimento corrispondente a 10 anni di reclusione e che, applicando la normativa sulla prescrizione vigente all'epoca dei fatti (più favorevole all'imputato, antecedente alla legge n.251/2005 "Cirielli"), il termine di prescrizione risultava pari a 15 anni, quindi il reato si era estinto il 13/02/2019. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione: il ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su questioni di merito probatorio
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: invocato dal ricorrente in relazione alla attribuzione del concorso nella rapina
art. 582 cod. pen.
Furto: citato nella discussione sulla possibile riclassificazione del fatto (ricorrente sostiene che si tratti più appropriatamente di lesioni o rissa)
art. 588 cod. pen.
Lesioni personali: richiamato dal ricorrente come possibile corretta qualificazione dell'azione violenta successiva allo strappo
art. 628 cod. pen.
Rapina: norma contestata in relazione agli elementi del reato (impossessamento con violenza o minaccia) e all'esistenza del dolo specifico
art. 500, 511, 526, 533, 546 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in ordine alla valutazione e utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali e alle formalità probatorie; la Corte ha ritenuto la valutazione dei testimoni congrua
art. 62 n.6 e art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti: la Corte d'appello aveva riconosciuto tali circostanze prevalenti sull'aggravante, effetto che ha inciso sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo del termine di prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nel caso di corretta riclassificazione del reato
legge 5/12/2005 n.251 (legge "Cirielli")
Riforma della disciplina della prescrizione: la Corte applica il principio del favore per la normativa previgente (più favorevole) poiché i fatti sono anteriori alla riforma, determinando la prescrizione prima della sentenza d'appello
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di pubblicazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione globale delle prove: le doglianze che richiedano una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- Le questioni di diritto o di qualificazione giuridica non devolute in sede d'appello sono precluse e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
- Il calcolo della prescrizione segue la normativa più favorevole all'imputato applicabile al momento del fatto; la ricaduta di circostanze attenuanti sulla pena può incidere sul termine prescrizionale e portare all'estinzione del reato.
- La riqualificazione del fatto in reato meno grave, se non prospettata e dedotta nei gradi precedenti, non può essere impugnata con efficacia in sede di legittimità.
- La presenza di riscontri dichiarativi multipli (persone offese, testimoni, riconoscimento fotografico, dichiarazioni del titolare del locale) rafforza la valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito e difficilmente sarà scalfita in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →