Sentenza n. 4796/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, prot. di uscita n-OMISSIS-, con cui il Prefetto di Napoli ha informato che, per la società ricorrente, al momento sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del codice antimafia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli per il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo insufficiente la motivazione prefettizia sulle esigenze di urgenza. In secondo luogo, ha contestato il contenuto sostanziale dell'interdittiva, lamentando che il Prefetto non avrebbe considerato la dismissione delle quote societarie da parte del soggetto ritenuto vicino al sodalizio criminale, le relazioni dell'amministratore giudiziario sulla regolarità dell'accumulo patrimoniale della società e la successiva revoca del sequestro delle quote. L'interdittiva si fondava sugli elementi emergenti da un'ordinanza di custodia cautelare e da un decreto di convalida del sequestro, dai quali risultava il coinvolgimento dell'amministratore della società in un sistema di trasferimento e impiego di capitali di provenienza mafiosa, di finanziamento occulto di imprese operanti in appalti, di riciclaggio dei proventi e di subappalti non dichiarati. Il medesimo soggetto deteneva il 50% del capitale sociale e, dopo il divieto giudiziale di esercitare attività d'impresa, il figlio era stato nominato amministratore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 consente la deroga in presenza di particolari esigenze di celerità specificamente enunciate nel provvedimento. Nel caso concreto, la Prefettura aveva motivato l'urgenza con la necessità di impedire l'infiltrazione criminale in settori economici delicati, valorizzando la gravità dei reati contestati, la consistenza dei flussi finanziari e la particolare criticità del contesto territoriale. Tale motivazione non è stata considerata una clausola di stile. Quanto al merito, il Collegio ha ricordato che l'informazione antimafia richiede una valutazione prognostica, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti e su un grado di plausibilità tale da rendere il rischio di infiltrazione più probabile che non, senza necessità della certezza propria dell'accertamento penale. Gli elementi devono essere valutati unitariamente. Il successivo dissequestro delle quote non è stato ritenuto decisivo, perché il sequestro penale e l'interdittiva antimafia hanno natura e finalità diverse; gli elementi possono essere sufficienti a sorreggere l'interdittiva nel momento della sua adozione anche se perdono successivamente consistenza nel procedimento penale. Il TAR ha ritenuto centrale il ruolo del soggetto sottoposto a misura cautelare, considerato il sostanziale dominus della società e tramite delle società della criminalità organizzata. La nomina del figlio ad amministratore, intervenuta dopo il divieto giudiziale di esercitare attività d'impresa, è stata reputata verosimilmente strumentale a eludere le conseguenze dell'interdittiva e non idonea a interrompere il rischio di infiltrazione. Le spese sono state compensate in ragione della serietà degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
La disciplina dell'informazione antimafia consente la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa e di condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell'impresa.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'impresa esposta al rischio di infiltrazione criminale.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
qualora “ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento”
La comunicazione di avvio può essere omessa quando il provvedimento esplicita specifiche esigenze di celerità; la motivazione deve essere valutata nel concreto contesto dell'impresa, del settore, dei flussi finanziari e della situazione territoriale.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Il controllo giudiziario costituisce una misura distinta dall'informazione antimafia; la mancata ammissione al controllo giudiziario è stata riportata nel quadro processuale, senza costituire il fondamento autonomo della decisione.
artt. 81, 110, 648-ter.1 e 416-bis.1 c.p.
Le imputazioni e gli elementi indiziari relativi a trasferimento, impiego e riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa sono stati valorizzati dalla Prefettura e dal TAR come elementi sintomatici del rischio di infiltrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento per l'informazione antimafia può essere omessa quando il Prefetto esplicita specifiche esigenze di celerità; la motivazione dell'urgenza non è stereotipata se viene valutata in rapporto alla gravità degli elementi criminali, alla delicatezza del settore economico, alla consistenza dei flussi finanziari e alla criticità del contesto territoriale.
- L'informazione interdittiva antimafia si fonda su una prognosi probabilistica: non occorre la certezza propria dell'accertamento penale, ma un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato unitariamente, idoneo a rendere il rischio di infiltrazione più probabile che non.
- Il successivo esito del procedimento penale, compreso il dissequestro di quote societarie, non determina automaticamente l'illegittimità dell'interdittiva, poiché le misure penali e la prevenzione antimafia hanno natura, finalità e prospettiva temporale differenti; la legittimità dell'interdittiva va valutata alla data della sua adozione.
- La presenza formale di un nuovo amministratore o la modifica degli assetti societari non esclude il rischio di infiltrazione quando gli elementi concreti indicano che il precedente amministratore o socio mantiene un ruolo sostanziale di dominus dell'impresa e che la sostituzione è stata effettuata dopo l'adozione di misure giudiziarie potenzialmente pregiudizievoli.
- Il rapporto di parentela, isolatamente considerato, non è sufficiente a fondare l'interdittiva; può tuttavia assumere rilievo nel quadro complessivo degli indizi quando si accompagna a elementi univoci circa il ruolo effettivo del soggetto collegato alla criminalità organizzata e la sua persistente influenza sulla società.
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