Sentenza n. 2170/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già militare dell'Arma dei Carabinieri collocato a riposo a domanda il 31 gennaio 2017, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale e ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa. Il ricorrente ha dedotto che il beneficio spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo che l'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non comporti conseguenze decadenziali. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, rilevando che il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale ha natura interruttiva del riconoscimento del debito. Poiché l'ultimo pagamento era del 6 febbraio 2020, la messa in mora del 16 febbraio 2024 e il ricorso del 23 marzo 2024 risultavano tempestivi. Nel merito, il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. La nozione di forze di polizia comprende anche l'Arma dei Carabinieri, in considerazione dell'art. 1 del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 16 della legge n. 121/1981. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e corresponsione degli interessi legali. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
“al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio”; “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”
Il beneficio dei sei scatti spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare collocati a riposo a domanda, se hanno compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è previsto a pena di decadenza.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento della pretesa al computo dei sei scatti nel trattamento di fine servizio.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
La disposizione è richiamata per sostenere la riconducibilità dell'Arma dei Carabinieri alla nozione ampia di forze di polizia.
art. 1 d.l. n. 387/1987
La funzione della norma conferma l'estensione dei benefici economici previsti per il personale della Polizia di Stato anche all'Arma dei Carabinieri e agli altri corpi indicati.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende l'Arma dei Carabinieri, in quanto il beneficio è inserito in una disciplina volta a estendere al relativo personale i benefici economici previsti per la Polizia di Stato.
- L'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza dal diritto al computo dei sei scatti.
- La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali possono valere come riconoscimento interruttivo del debito.
- I sei scatti stipendiali devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente delle forze di polizia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, con corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute.
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