Ordinanza n. 2515/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1519/2024 – RG N. 5477/2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 01/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1519/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Con precedente sentenza, il TAR aveva dichiarato l'obbligo del Comune di eseguire il decreto e aveva nominato il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario delegato ha comunicato di non essersi insediato dopo essere stato informato della dichiarazione di dissesto del Comune, intervenuta con deliberazione del 27 giugno 2025. Il TAR ha rilevato che il credito deriva da un titolo giudiziale anteriore alla dichiarazione di dissesto e appare riconducibile a fatti e atti di gestione rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. È quindi sorta d'ufficio la questione dell'improcedibilità del giudizio di ottemperanza, in ragione del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora dichiarato l'improcedibilità. Ha assegnato alle parti termine fino al 30 aprile 2026 per depositare memorie sulla questione, rilevata d'ufficio, relativa all'incidenza della dichiarazione di dissesto sulla procedibilità dell'ottemperanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 maggio 2026. La motivazione prospetta che l'ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, essendo assimilabile a un giudizio esecutivo, rientra nell'ambito dell'art. 248, comma 2, TUEL; la dichiarazione di dissesto paralizza temporaneamente le iniziative esecutive individuali per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, al fine di preservare la par condicio creditorum. La pendenza del dissesto è rilevabile d'ufficio e non costituisce eccezione in senso stretto.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, in quanto assimilabile a un giudizio di esecuzione.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
L'organo straordinario di liquidazione è competente per la rilevazione, liquidazione e pagamento della massa passiva relativa ai fatti e atti di gestione ricadenti nel periodo previsto dalla norma.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004
Si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.
Rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione anche i debiti accertati con provvedimento giudiziale dopo il termine temporale rilevante, purché correlati ad atti o fatti di gestione anteriori e accertati entro l'approvazione del rendiconto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza diretto a dare esecuzione a un titolo giudiziale del giudice ordinario è assimilabile a un giudizio esecutivo e, pertanto, rientra nel divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
- La dichiarazione di dissesto dell'ente locale paralizza temporaneamente le iniziative esecutive individuali relative ai debiti rientranti nella massa passiva, fino all'approvazione del rendiconto previsto dal TUEL, allo scopo di salvaguardare la par condicio creditorum.
- La competenza dell'organo straordinario di liquidazione comprende i debiti correlati ad atti o fatti di gestione anteriori al termine previsto dall'art. 252, comma 4, TUEL, anche quando tali debiti siano stati accertati successivamente con un provvedimento giurisdizionale, nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004.
- La pendenza del dissesto, quale presupposto normativo per individuare la procedibilità dell'iniziativa esecutiva e la competenza dell'organo straordinario di liquidazione, è rilevabile d'ufficio e non integra un'eccezione in senso stretto.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve instaurare il contraddittorio sulla questione e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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