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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29590/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta avanti al Tribunale di Bologna da un soggetto che deduceva l'occupazione abusiva, da parte di due convenuti, di un immobile ad uso autofficina di cui assumeva la proprietà, chiedendo il rilascio del bene e il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione. I convenuti contestavano la legittimazione attiva dell'attore e proponevano anche una domanda riconvenzionale per somme asseritamente dovute. Il Tribunale rigettava la domanda; nel corso del giudizio il bene veniva comunque rilasciato. In appello la Corte di Bologna rigettava il gravame, rilevando che l'appellante non aveva depositato il proprio fascicolo di parte del primo grado e quindi non aveva provato la legittimazione a chiedere il risarcimento; osservava inoltre che la nullità della scrittura privata di cessione dell'immobile, dichiarata dal Tribunale per indeterminatezza del prezzo, non era stata tempestivamente censurata. Nel ricorso per cassazione venivano articolati quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato la prova della proprietà nonostante la non contestazione e il rilascio intervenuto in corso di causa; 2) contraddittorietà della sentenza e violazione dell'art. 167 c.p.c., poiché il giudice di merito avrebbe mal considerato la nullità del contratto di compravendita e il principio di conservazione degli atti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il rilievo officioso della nullità integrasse ultrapetizione e che il contratto fosse solo un fatto, non un elemento costitutivo della domanda; 4) violazione dell'art. 1418 c.c., deducendo che la contestazione della nullità per indeterminatezza del prezzo era stata invece tempestivamente proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prova della compravendita immobiliare, soggetta a forma scritta ad substantiam, poteva essere data solo mediante l'atto scritto e non con altri mezzi; inoltre, dopo il rilascio del bene in corso di causa, la legittimazione a domandare il risarcimento andava provata per il periodo residuo e il ricorrente non aveva assolto tale onere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata: la Corte d'appello aveva rilevato che la questione della nullità non era stata devoluta tempestivamente con specifico motivo di appello. Ha respinto il terzo motivo perché, avendo i convenuti contestato la legittimazione attiva per difetto di proprietà, l'esistenza del contratto di vendita costituiva elemento costitutivo della pretesa e il rilievo officioso della nullità non integrava ultrapetizione. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto dell'atto di appello dal quale desumere la dedotta tempestiva censura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che invoca la non contestazione non supera il rilievo che la proprietà e la legittimazione, in presenza di bene immobile e di domanda risarcitoria, richiedono prova del titolo scritto richiesto dalla legge.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura è stata reputata inconferente perché la Corte d'appello ha fondato la decisione sulla mancata devoluzione tempestiva della questione in appello, non su un divieto assoluto di riesame officioso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il rilievo officioso della nullità non integra ultrapetizione quando il contratto dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e la controparte ne abbia contestato la legittimazione.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo, se non specificamente e tempestivamente censurata in appello, resta ferma nel giudizio di gravame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Rinvia al parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso ai fini dell'ulteriore importo posto a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La prova del contratto di compravendita immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam può essere fornita soltanto mediante l'atto scritto; non è sufficiente il ricorso a elementi probatori diversi per dimostrare il titolo di acquisto.
  • Quando il convenuto contesta la proprietà dell'attore e quindi la sua legittimazione a proporre la domanda, il titolo di acquisto diviene elemento costitutivo della pretesa e va provato dalla parte che agisce.
  • Se nel corso del giudizio il bene viene restituito, la legittimazione e l'interesse residui alla domanda risarcitoria devono essere provati con riferimento al solo periodo per il quale il danno è ancora azionato.
  • La questione di nullità del contratto deve essere devoluta al giudice di appello con specifico e tempestivo motivo di impugnazione; in difetto, la censura è inammissibile in cassazione.
  • Il rilievo officioso della nullità non costituisce ultrapetizione quando la validità del contratto è presupposto della domanda proposta e la controparte ha contestato il titolo posto a fondamento dell'azione.
  • In cassazione il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se non riproduce gli atti processuali necessari a verificare la tempestività e il contenuto della censura di appello.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProveCompravendita
RamiDiritti realiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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