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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 15.11.2024 e notificato in data 19.05.2025, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;

Giustizia amministrativa202500353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale e nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato per cause non imputabili alla sua volontà, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva tuttavia instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva rigettato l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto originario. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la non imputabilità dell'omessa stipula, il nuovo rapporto di lavoro e, comunque, la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo l'automatismo applicato dalla Questura, che aveva considerato la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario di per sé ostativa al rilascio del titolo, senza esaminare la situazione concreta. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario e l'eventuale successivo inserimento lavorativo. Nel caso concreto, la regolarità dell'ingresso, la denuncia-querela nei confronti del datore originario e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro costituivano elementi che la Questura avrebbe dovuto esaminare. Il provvedimento è stato quindi annullato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con obbligo di riesame della posizione secondo i principi indicati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all'Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità, senza automatismi fondati sul venir meno del rapporto di lavoro originariamente indicato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina rilevante per il rapporto di lavoro e il rilascio del titolo di soggiorno; la decisione accoglie il ricorso principalmente per la violazione dell'art. 5, comma 5.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro stagionale che aveva consentito l'ingresso regolare del ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente motivo ostativo al rilascio o al mantenimento di un titolo di soggiorno quando il lavoratore dimostri che l'evento non è a lui imputabile.
  • L'Amministrazione, nel decidere sull'istanza di permesso di soggiorno, deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze che hanno impedito il rapporto originario e gli sviluppi successivi del soggiorno.
  • L'instaurazione di un effettivo nuovo rapporto di lavoro con altro datore costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del percorso di regolarizzazione e di inserimento lavorativo dello straniero, e non può essere ignorata mediante un automatismo formale.
  • Il diniego del titolo di soggiorno deve essere proporzionato e ragionevole rispetto alla situazione concreta; l'omessa valutazione della non imputabilità del mancato rapporto originario e della nuova occupazione determina violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che difetto di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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