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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 284/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.03.2024.

Giustizia amministrativa202501408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 284/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 284/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 marzo 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la parte dimostri l'esistenza di una decisione passata in giudicato, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inerzia dell'Amministrazione obbligata.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione delle statuizioni del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'Amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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