Cassazione Penale, Sentenza n. 18237/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) nullità della citazione per il giudizio di appello per notificazione effettuata presso lo studio del difensore nominato (Avv. Gianluca Sposito) invece che ai domicili eletti/declarati a Monte Porzio (Via Pozziloco 23 o Via Roma 10); (2) vizio di violazione di legge e motivazione: la condotta sarebbe stata tentata e non consumata, sicché non sussisterebbe il furto aggravato; (3) vizio di violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4) c.p. e della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la notificazione presso l'ultimo domicilio eletto dallo imputato presso lo studio dell'Avv. Sposito, perché l'elezione era stata effettuata nella forma prescritta e non era stata revocata; la successiva rinuncia del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio. Sul secondo motivo ha confermato che la sentenza di merito ha dato adeguata valutazione alle prove e che l'imputato ha effettivamente conseguito la disponibilità autonoma della refurtiva, con conseguente ritenuta consumazione del furto. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa il valore non trascurabile dei beni sottratti (cellulari, portafogli, borsello), escludendo la speciale tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disciplina temporanea sulla modalità di discussione orale e sulla presentazione di requisitoria scritta; utilizzata per giustificare la mancata discussione orale e l'uso della requisitoria scritta del Procuratore generale
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
Proroga della disciplina processuale di cui al citato d.l. n.137/2020; richiamata per la stessa finalità procedurale
codice di procedura penale
Art.161: fonti delle manifestazioni di volontà dell'imputato in ordine a domicilio/elezione; Art.162: forma richiesta per modifiche dell'elezione o dichiarazione di domicilio (verbale, telegramma o raccomandata con sottoscrizione autenticata o ad opera del difensore). Queste norme sono state interpretate nel senso che un'elezione di domicilio effettuata nella forma prevista è valida fino a revoca formale
codice penale
art. 62, primo comma, n. 4
Riferimento alla circostanza attenuante (speciale tenuità del danno patrimoniale o simile attenuante prevista dalla norma); la Corte ha ritenuto che i beni sottratti non rientrassero nella fattispecie di tenuità
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso lo studio del difensore, se resa nella forma prevista dall'art.162 c.p.p., è efficace fino a revoca espressa nelle forme richieste; la successiva rinuncia del difensore non la annulla automaticamente.
- Per la validità di una notificazione processuale fa prova l'ultima elezione o dichiarazione di domicilio resa validamente e non revocata; i domicili precedenti non prevalgono automaticamente su quello successivamente eletto.
- In tema di furto, i giudici valutano se l'imputato abbia effettivamente ottenuto un'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva: allontanarsi col bene, anche temporaneamente, può integrare la consumazione del reato piuttosto che il tentativo.
- La valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede un apprezzamento concreto e motivato del valore e dell'incidenza degli oggetti sottratti; più oggetti di valore (cellulari, portafogli, borselli) rendono improbabile il riconoscimento della tenuità.
- Le censure riproposte in cassazione che siano sostanzialmente reiterative di argomenti già respinti in appello e prive di specificità argomentativa sono spesso dichiarate inammissibili; il ricorso deve contenere critiche motivate e specifiche alla motivazione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e, se non ricorrono profili escludenti la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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