Cassazione Penale, Sentenza n. 36534/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2023 che revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Pignotti in relazione a due condanne per bancarotta fallimentare. Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca sulla base del fatto che la seconda condanna, intervenuta nei termini, comportava il superamento del limite biennale e che, cumulando le pene, si superava la soglia di due anni; la difesa contestava che il giudice non aveva previamente valutato la richiesta difensiva (memoria 29/09/2023) di riconoscimento della continuazione fallimentare ai sensi dell'art. 219, comma 2, r.d. n. 267/1942, valutazione che avrebbe potuto incidere sulla determinazione sanzionatoria e sull'esistenza delle cause ostative alla sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizi di motivazione: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare preliminarmente e motivatamente la richiesta di riconoscimento della continuazione fallimentare prima di pronunciarsi sulla revoca dei benefici della sospensione condizionale. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di Appello di Ancona per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice potrà accogliere o rigettare l'istanza difensiva ma dovrà adottare valutazioni conformi alla legge e fornire congrua motivazione
Norme richiamate
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
La norma è stata richiamata come possibile causa ostativa alla sospensione condizionale della pena quando il beneficiario abbia già fruito del beneficio e sia gravato da condanne la cui cumulo supera due anni; nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto sussistente tale ostatività
art. 219, comma 2, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
La Corte ha richiamato la disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari: più condotte autonome nello stesso fallimento possono costituire continuazione ai fini sanzionatori riducendo l'effetto del cumulo secondo regole proprie, e pertanto il riconoscimento della continuazione può incidere sul calcolo delle pene e sull'esistenza di cause ostative
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa ed evocata dalla Cassazione nel senso che il giudice dell'esecuzione doveva valutare l'istanza difensiva prima di adottare la decisione sulla revoca, essendo la valutazione preliminare logicamente e giuridicamente rilevante
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione: doglianze per inosservanza/erronea applicazione di norme e per vizio di motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio motivazionale
art. 81 cod. pen.
Richiamata solo per contrasto: l'art. 219 legge fall. rappresenta una disciplina derogatoria rispetto alla regola ordinaria di continuazione di cui all'art. 81, quindi occorre valutare la possibilità di applicare la disciplina speciale prima di effettuare il cumulo sanzionatorio ordinario
Massime di principio
- Se in materia di reati fallimentari la difesa chiede il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 219 l'autorità giudicante deve valutarne l'esistenza prima di determinare i conseguenti effetti sanzionatori (cumulo delle pene, soglie ostative alla sospensione).
- Il riconoscimento della continuazione fallimentare può modificare il computo delle pene e quindi incidere sulla sussistenza di cause ostative alla sospensione condizionale; perciò è una questione preliminare e non accessoria.
- Il giudice dell'esecuzione che dispone la revoca di benefici deve motivare espressamente l'accoglimento o il rigetto delle istanze difensive rilevanti; la mera omissione di tale valutazione integra vizio di motivazione suscettibile di annullamento in cassazione.
- In caso di pluralità di condanne per reati commessi nell'ambito dello stesso fallimento, occorre sempre verificare se la specialità della disciplina fallimentare (art. 219) deroga alla regola ordinaria della continuazione (art. 81 c.p.) e, se rilevante, applicarla prima del calcolo cumulativo delle pene.
- Sul rinvio, il giudice di merito è libero nell'apprezzamento dei fatti ma vincolato a rispettare la legge e a fornire motivazioni congrue e puntuali sull'accoglimento o rigetto delle eccezioni difensive che possano incidere sul giudizio di revoca dei benefici
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