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Ordinanza

Ordinanza n. 1099/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della comunicazione di diniego di riconoscimento di titolo estero del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOOD-GOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0058669 del 20.10.2025, notificato a mezzo mail in data 20.10.2025 (doc. 1); - della comunicazione recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Dirigente Dott. Vito Abbadessa priva di data notificata a mezzo mail in data 08.09.2025 (doc. 2); - nonché, per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell’Università e della ricerca – trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 6 giugno 2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte della ricorrente; - nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare l’istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e, conseguentemente, a concludere positivamente il procedimento di riconoscimento del titolo straniero.

Giustizia amministrativa202515964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento, preceduto da preavviso di rigetto e fondato anche su un parere ministeriale sfavorevole

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di diniego del riconoscimento del titolo estero adottata dal Direttore generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il precedente preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della ricerca e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione a riesaminare l'istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e a concludere positivamente il procedimento. Il giudizio definito dall'ordinanza riguarda esclusivamente la domanda cautelare; il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che la ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; pertanto, il diniego di riconoscimento del titolo non determinava, sulla base degli elementi disponibili nella fase cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e quindi non ha formulato una valutazione sulla legittimità del diniego o sugli altri atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; una volta esclusa la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice può omettere l'esame del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione concreta.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata efficacia dell'atto; in assenza di tale prova, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Quando il periculum in mora è escluso, il giudice amministrativo può ritenere superfluo l'esame del fumus boni iuris, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

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