Cassazione Penale, Sentenza n. 20732/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva. I motivi di ricorso erano tre: 1) la sospensione condizionale della pena era stata subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività senza il prescritto consenso dell'imputato; 2) la durata dell'attività non retribuita era stata fissata in dieci mesi, eccedendo il limite massimo di sei mesi previsto dalla normativa speciale (art. 54 d.lgs. n. 274/2000 e art.18-bis disp. coord.); 3) la condizione relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità era stata fissata senza indicare il termine di decorrenza dell'obbligo, essenziale ai fini della revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo conforme l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui la richiesta di sospensione condizionale della pena da parte di un imputato che abbia già fruito del beneficio implica il consenso agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. Il secondo motivo è stato invece accolto limitatamente alla durata dell'attività non retribuita: la Corte ha ritenuto illegittima la fissazione in dieci mesi, in violazione del limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. e 54 d.lgs. n. 274/2000, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo rideterminando la durata in sei mesi. Il terzo motivo è stato respinto perché la decorrenza dell'obbligo risultava desumibile dal dispositivo e dagli adempimenti disposti (comunicazione di irrevocabilità alla autorità competente). In sintesi: annullamento parziale della sentenza solo per la durata del lavoro di pubblica utilità (rideterminata in 6 mesi); il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La Corte ha interpretato che, nella prassi consolidata, la richiesta di sospensione condizionale della pena da parte di chi abbia già usufruito del beneficio equivale a consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1; il consenso espresso non è necessario salvo nel peculiare rito dell'applicazione della pena su accordo.
art. 168 cod. pen.
Rilevata la denuncia sulla mancata indicazione del termine di decorrenza dell'obbligo, la Corte ha ritenuto che il termine decorra dalla irrevocabilità della decisione e che ciò risulti dal dispositivo e dalle modalità di comunicazione dell'irrevocabilità agli organi competenti.
art. 18-bis disp. coord. cod. pen. (disposizioni di coordinamento e transitorie)
Assume rilievo nel combinato con l'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 per fissare il regime e i limiti temporali applicabili alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
art. 54 d.lgs. 28/08/2000 n. 274
Secondo la Corte, insieme all'art. 18-bis disp. coord., pone un limite massimo di durata della prestazione di attività non retribuita pari a sei mesi, prevalente rispetto a una determinazione più ampia fondata solo sull'art. 165 c.p.
Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo) - giurisprudenza
La pronuncia di Sezioni Unite è stata richiamata per affermare che la durata dell'attività non retribuita soggiace al limite dei sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. e 54 d.lgs. n. 274/2000; inoltre, la stessa decisione distingue il bisogno di consenso espresso nel rito dell'applicazione della pena su accordo rispetto agli altri riti.
Precedenti giurisprudenziali (Sez. 5, n. 19383/19/04/2023; Sez. 6, n. 8535/02/02/2021)
Richiamati come supporto all'orientamento dominante per cui la richiesta di sospensione condizionale da parte di chi già ne ha fruito equivale a consenso implicito agli obblighi di cui all'art.165 c.p.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione condizionale della pena da parte di un imputato che abbia già beneficiato in passato della sospensione è normalmente considerata come implicito consenso alla subordinazione del nuovo beneficio agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; il consenso espresso è richiesto solo in riti particolari (es. applicazione della pena su accordo).
- La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività come condizione per la sospensione della pena deve rispettare il limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. e 54 d.lgs. n. 274/2000; il giudice non può elevarla oltre tale soglia richiamando solo l'art. 165 c.p.
- Quando il giudice subordina la sospensione della pena allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, deve rendere chiaro il momento da cui decorre l'obbligo; tale decorrenza si desume dalla irrevocabilità della decisione e dalle successive comunicazioni agli organi competenti.
- In caso di vizio relativo alla misura della condizione (es. durata eccedente il limite legale), la Corte di legittimità può annullare la parte della sentenza relativa a quel profilo e rideterminare la misura conforme alla legge senza disporre un nuovo esame su tutti gli altri aspetti della condanna.
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