Sentenza n. 6142/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza - della sent. n. 5336/2025 pubbl. il 07/05/2025, del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, passata in giudicato; - della sent. n. 4961/2025 pubbl. il 24/04/2025 del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di due sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Roma, passate in giudicato e regolarmente notificate ai fini esecutivi. La prima aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 1.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre accessori. La seconda aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato l’Amministrazione al pagamento di 2.117,13 euro, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato delle sentenze, la loro notificazione nelle forme di legge, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto comprovato l’inadempimento del Ministero, che non ha dimostrato né chiarito l’avvenuta esecuzione dei giudicati. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire le prestazioni già accertate nei titoli giudiziali, precisando che i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle due sentenze entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’inadempimento del giudicato e adotta le misure necessarie per assicurarne l’esecuzione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione è rimasta inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, già accertato dal giudice ordinario e non più sindacabile in sede di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nel titolo giudiziale per gli accessori dovuti sulla somma relativa alla Carta elettronica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di dare esecuzione alle statuizioni di condanna quando il titolo sia stato regolarmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risulti l’inadempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti, l’an e il contenuto delle pretese già accertati dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l’attuazione concreta delle statuizioni contenute nel titolo.
- A fronte della deduzione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione debitrice che non fornisca chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione non può sottrarsi all’ordine di ottemperanza, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, dopo l’infruttuosa scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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