Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII trattamento pensioni, adottato il 4 dicembre 2023 e notificato il 13 dicembre 2023, di parziale diniego della domanda presentata dal Signor -OMISSIS- il 23 novembre 2021 per il riconoscimento dell'infermità «-OMISSIS-» e dell'infermità «-OMISSIS-» e per l'equo indennizzo per le suddette l'infermità, nella parte in cui non riconosce la dipendenza da causa di servizio per l'infermità «-OMISSIS-» e nella parte in cui respinge la domanda di equo indennizzo per la medesima infermità, nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. -OMISSIS- emesso nel corso dell'adunanza n.-OMISSIS- ivi richiamato, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati

Giustizia amministrativa202400172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di parziale diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una delle infermità dedotte, ma aveva negato tale dipendenza e il conseguente equo indennizzo per un'altra patologia articolare. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà, sostenendo che l'infermità fosse riconducibile a un trauma occorso durante l'esecuzione di un arresto. Ha inoltre chiesto l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Ministero dell'Interno ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha disposto una verificazione medico-legale per accertare il nesso eziologico tra l'infermità e il servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché era stato impugnato anche il parere del Comitato di verifica, atto endoprocedimentale che aveva concorso alla formazione del provvedimento finale. Ha respinto il motivo relativo all'art. 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che il preavviso di rigetto non si applichi ai procedimenti previdenziali e assistenziali, tra i quali rientra quello per il riconoscimento dell'equo indennizzo. Ha inoltre respinto le censure di difetto di istruttoria, motivazione, travisamento e contraddittorietà, valorizzando la verificazione medico-legale: la patologia è stata ricondotta a un processo degenerativo cronico e progressivo, di origine multifattoriale, più che all'esito diretto del singolo trauma occorso in servizio. Il trauma avrebbe potuto fungere da fattore scatenante della sintomatologia o da elemento accelerante di una condizione degenerativa preesistente, ma non è stato ritenuto fattore eziologicamente assorbente o preponderante. Il giudice ha ribadito che la dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa, mediante certezza o alto grado di credibilità logica e razionale, di una concausa efficiente e determinante riconducibile a fatti di servizio eccezionali, non essendo sufficienti la mera possibilità patogenetica, i normali disagi lavorativi o l'occasionalità dell'evento. Le spese di lite sono state compensate, mentre il compenso della verificazione, pari a euro 400 oltre IVA, è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il penultimo periodo dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990

    Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di natura previdenziale e assistenziale, incluso il procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

  • art. 189 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Individuato come base normativa dell'organismo medico-legale incaricato della verificazione.

  • art. 41 c.p.

    Principio dell’equivalenza delle condizioni

    Il TAR richiama la norma per chiarire che, nella materia della dipendenza da causa di servizio, non trova applicazione la regola dell'equivalenza delle condizioni prevista per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti previdenziali e assistenziali, compreso quello relativo al riconoscimento dell'equo indennizzo, non trova applicazione l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'amministrazione deve accertare che l'attività lavorativa costituisca, con certezza o con alto grado di credibilità logica e razionale, una concausa efficiente e determinante della patologia; non è sufficiente la mera possibilità di una valenza patogenetica del servizio.
  • Ai fini della dipendenza da causa di servizio, i normali disagi, le ordinarie fatiche e i comuni fattori di stress connessi alla prestazione lavorativa non bastano: devono essere dimostrati fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionali per intensità e durata e causalmente rilevanti.
  • Un singolo trauma verificatosi durante il servizio non determina automaticamente la dipendenza da causa di servizio quando la patologia presenti caratteristiche di processo degenerativo cronico e multifattoriale; in tal caso il trauma può costituire soltanto occasione di manifestazione della sintomatologia o fattore accelerante, salvo prova del suo ruolo eziologico preponderante.
  • Quando è impugnato anche il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il Ministero presso il quale il Comitato opera non è estraneo al giudizio, poiché l'atto endoprocedimentale impugnato ha concorso alla formazione del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.