Cassazione Civile, Ordinanza n. 35633/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una lavoratrice agricola aveva ottenuto nel merito la reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e l’accertamento dell’illegittimità del disconoscimento di 156 giornate di lavoro per gli anni 2003 e 2005. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva compensato le spese di lite di tutti i gradi successivi al primo, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni: in particolare, l’obiettiva controvertibilità della questione di diritto relativa alla perdurante operatività della decadenza per l’impugnativa della cancellazione dagli elenchi agricoli, considerata la successione normativa tra abrogazione e successivo ripristino della disciplina, e il positivo apprezzamento della condotta dell’INPS nella gestione dell’interesse pubblico. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., oltre a vizio di motivazione e travisamento dei fatti, contestando la legittimità della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che, nel testo ratione temporis applicabile dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita per gravi ed eccezionali ragioni, nozione elastica nella quale la giurisprudenza ricomprende anche l’obiettiva incertezza della questione giuridica. Poiché al momento della proposizione del ricorso la disciplina della decadenza per l’impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli era effettivamente incerta e la giurisprudenza oscillante, la compensazione disposta dal giudice di rinvio è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo corretta la compensazione disposta ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca per gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'obiettiva incertezza sulla questione di diritto controversa.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 380-bis c.p.c.
Cita il procedimento camerale con proposta del relatore, ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
d.l. n. 7 del 1970, art. 22, conv. con mod. dalla l. n. 83 del 1970
La vicenda interpretativa riguarda la perdurante vigenza della decadenza per l'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008
È richiamato per l'abrogazione della norma decadenziale precedentemente vigente.
d.l. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5, conv. con mod. in l. n. 111 del 2011
È richiamato come norma di successivo ripristino della disciplina decadenziale.
l. n. 69 del 2009
Ha riformulato l'art. 92, comma 2, c.p.c., disposizione applicabile ratione temporis al caso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, quando manca la reciproca soccombenza, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente individuate dal giudice.
- L'obiettiva incertezza della questione giuridica controversa, specie se confermata da un quadro normativo stratificato o da un orientamento giurisprudenziale oscillante, può integrare una grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione delle spese.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica della coerenza della motivazione con il paradigma dell'art. 92 c.p.c., non potendo sostituirsi la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la ragione addotta rientra nella nozione elastica prevista dalla norma.
- Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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