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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33402/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare (misura applicata per motivi di salute: neoplasia alla tiroide e depressione maggiore) a fronte di presunte ripetute violazioni delle prescrizioni (presenza di pregiudicati in casa, assenze dall'abitazione, uso di stupefacenti, episodio con una donna malmenata). Il ricorrente deduce due motivi: 1) vizio procedurale per inosservanza di norme a pena di nullità in quanto era stato impedito di partecipare all'udienza del 21/05/2025 per essere stato sottoposto a TSO e ricoverato, dopo aver richiesto la partecipazione a distanza; 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale non ha descritto l'entità e la natura delle violazioni contestate e si è limitato a rimandare al precedente provvedimento, mentre la difesa aveva prodotto documentazione a chiarimento delle frequentazioni e della natura degli eventi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare il primo motivo relativo al legittimo impedimento del detenuto. Ha accertato l'esistenza della richiesta di essere sentito e il ricovero per TSO che impediva la partecipazione anche in videocollegamento; il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare adeguatamente l'impedimento e non poteva liquidare la questione richiamando l'urgenza della decisione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania. Inoltre, ha disposto, se ricorrano le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47-ter comma 1-ter, legge 26 luglio 1954

    Fondamento normativo della misura della detenzione domiciliare per motivi di salute; nel caso concreto la misura era stata applicata per patologie fisiche e psichiche e poi revocata dal Tribunale per violazioni delle prescrizioni.

  • art. 606 comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento normativo invocato per contestare inosservanze di norme procedurali a pena di nullità; la Corte ha considerato la doglianza rilevante e ha esaminato gli atti.

  • art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto comunque assorbente il profilo processuale relativo al legittimo impedimento.

  • art. 420-ter comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il legittimo impedimento del difensore o dell'interessato a comparire; la Corte la applica analogicamente al procedimento di sorveglianza quando il condannato ha chiesto di essere sentito personalmente, rilevando che l'impedimento per gravi ragioni di salute obbliga il giudice a valutare l'eventuale rinvio.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento impugnato come riferimento per alcune violazioni contestate; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente descritto l'entità delle violazioni cui rinvia.

  • art. 75 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata in relazione alle contestazioni per uso di stupefacenti; la Corte sottolinea la necessità che il giudice descriva e valuti compiutamente le condotte ritenute violative.

  • art. 52 comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    Norma sul trattamento dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prevista dall'articolo qualora ricorrano le condizioni.

Massime di principio

  • Se il detenuto ha richiesto di essere sentito personalmente, un ricovero per TSO che impedisca la partecipazione anche in videocollegamento costituisce legittimo impedimento che il giudice di sorveglianza deve valutare e motivare; in molti casi il corretto esito è il rinvio dell'udienza.
  • Il principio del legittimo impedimento disciplinato dall'art. 420-ter c.p.p. è applicabile anche ai procedimenti di sorveglianza quando l'interessato ha chiesto di essere sentito.
  • Un vizio procedurale relativo alla partecipazione del detenuto può avere carattere assorbente e portare all'annullamento del provvedimento, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori doglianze sulla motivazione.
  • Nelle decisioni di revoca di misure alternative il giudice deve descrivere compiutamente e motivare l'entità e la natura delle violazioni contestate (es. specifiche condotte offensive, frequenze, gravità), non limitandosi a rinvii generici a precedenti provvedimenti.
  • La difesa dovrebbe depositare e allegare in primo grado documentazione comprovante l'impedimento (richieste di partecipazione, referti ospedalieri, verbali) per permettere al giudice di valutare tempestivamente la situazione; tuttavia la Corte di legittimità può accedere agli atti se necessario per la valutazione del ricorso.
  • Quando sono contestate condotte di tipo sanitario o psichiatrico, il giudice deve bilanciare il rispetto delle garanzie processuali con le esigenze di tutela della salute del condannato, motivando adeguatamente ogni scelta di procedere nonostante un impedimento documentalmente provato.

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