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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione dal test ed ulteriori per l'ingresso al corso ordinario di studi presso la facoltà di medicina di Messina, per i motivi esposti e ove accertata l'illegittimità anche previa disapplicazione del d.m. (MIUR) n. -OMISSIS- del 30.05.2025 confermare la reiterazione del test per il ricorrente; per l’accertamento - ex art 31/I cpa dell'obbligo da parte dell'Università di Messina a provvedere circa l'esclusione del ricorrente dalla prova finale per test del semestre filtro;

Giustizia amministrativa202502531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal test finale del semestre filtro e conseguente mancato accesso al secondo semestre e al corso ordinario di Medicina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal test finale del semestre filtro di Medicina, chiedendo l’annullamento del provvedimento, anche previa disapplicazione del decreto ministeriale applicato, nonché la reiterazione della prova. In via cautelare, ha chiesto di essere ammesso al secondo appello degli esami di profitto. Dopo l’ammissione con riserva disposta con decreto cautelare, l’Università ha comunicato il mancato superamento della prova sostenuta il 10 dicembre 2025. Il ricorrente ha contestato tale esito con memoria non notificata, deducendo che la prova si sarebbe svolta senza i mezzi tutori previsti per le patologie comunicate all’amministrazione mediante PEC, e chiedendo di poter effettuare un ulteriore test. Il giudice ha rilevato, inoltre, la dedotta non disapplicabilità del decreto ministeriale, in quanto privo di natura regolamentare, e ha richiamato le osservazioni dell’Università circa l’esistenza di mezzi alternativi di rilevazione delle presenze, conosciuti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il ricorso apparisse improcedibile, poiché l’esito negativo della prova del 10 dicembre 2025 non era stato ritualmente impugnato, essendo stato contestato soltanto con una memoria non notificata. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per concedere la tutela cautelare. In ogni caso, il fumus boni iuris è stato ritenuto insufficiente, anche considerando la presenza di mezzi alternativi di rilevazione delle presenze, noti al ricorrente, e la non disapplicabilità del decreto ministeriale, non avente natura regolamentare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha respinto l’istanza per l’apparente improcedibilità del ricorso e per l’insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 31, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Università di provvedere; l’ordinanza non definisce nel merito tale domanda, ritenendo il ricorso allo stato apparentemente improcedibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, per giustificare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La contestazione dell’esito di una prova o di un atto sopravvenuto lesivo deve essere proposta mediante un atto processuale ritualmente notificato; la mera contestazione contenuta in una memoria non notificata non è sufficiente a devolvere validamente al giudice la relativa domanda di annullamento.
  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene un esito negativo autonomamente lesivo e tale esito non viene ritualmente impugnato, il ricorso può apparire improcedibile, con conseguente insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
  • La tutela cautelare può essere negata non solo per l’apparente improcedibilità del ricorso, ma anche per difetto di fumus boni iuris, valutato alla luce delle risultanze dell’amministrazione e della disciplina applicabile.
  • Un decreto ministeriale privo di natura regolamentare non è disapplicabile dal giudice amministrativo nei termini prospettati dal ricorrente, secondo quanto affermato nell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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