Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202509202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6444 del 22 luglio 2025, che aveva respinto l’appello contro il decreto ministeriale di liquidazione definitiva dei compensi per la procedura di Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I commissari hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza n. 6444/2025 fosse incorsa in due errori di fatto. Primo: avrebbe erroneamente qualificato come meramente provvisorio il d.m. 20 novembre 2020, benché questo contenesse, secondo i ricorrenti, una fissazione definitiva dei criteri di determinazione del compenso distinta dalla liquidazione di un acconto; tale errore avrebbe inciso anche sull’affidamento maturato sui criteri applicabili. Secondo: avrebbe attribuito ai decreti ministeriali una motivazione basata sulla configurazione unitaria del gruppo Ilva e sull’esigenza di valutare complessivamente le procedure, sebbene i decreti si limitassero a disporre la riduzione del 50% senza esplicitarne le ragioni. A sostegno, i ricorrenti hanno richiamato la sentenza n. 7926/2025, che aveva annullato un decreto relativo alla prima terna commissariale per difetto di motivazione e istruttoria. Hanno chiesto, una volta rimosso l’asserito errore, l’accoglimento dell’appello già respinto.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Sezione rileva che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione materiale, immediatamente riconoscibile, relativa a un punto non controverso e non deciso, che sia stata decisiva; non comprende invece l’asserita erronea interpretazione o valutazione di atti e fatti già esaminati. Entrambe le censure investono questioni controverse e affrontate espressamente dalla sentenza revocanda: la natura e la portata del d.m. 20 novembre 2020 erano state valutate, così come la sufficienza della motivazione del decreto di liquidazione e la giustificazione della riduzione. Il richiamo alla successiva sentenza n. 7926/2025 evidenzia, al più, un diverso approdo interpretativo e non dimostra un errore percettivo. La revocazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o per introdurre un terzo grado di giudizio. Spese a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge, in favore del Ministero; nulla per la società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell’abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa.

    Il rimedio è circoscritto all’erronea percezione materiale di un fatto decisivo, non controverso e non espressamente deciso; non consente di rimettere in discussione le valutazioni interpretative o giuridiche della sentenza.

  • art. 106 c.p.a.

    L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti

    La revocazione nel processo amministrativo opera secondo i presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; la decisione li individua nell’errata percezione materiale degli atti, nella non controversia e mancata decisione del punto e nella decisività causale dell’errore.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando una percezione materialmente erronea o omessa del contenuto degli atti abbia indotto il giudice a fondare la decisione su un fatto documentalmente escluso o a escludere un fatto documentalmente provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso e non motivatamente deciso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile.
  • Non è proponibile per revocazione la contestazione dell’interpretazione, della valutazione o dell’apprezzamento compiuti dal giudice su fatti, documenti, argomentazioni difensive o norme, anche quando la parte ritenga che tali elementi avrebbero dovuto condurre a una conclusione diversa.
  • La divergenza tra una sentenza e una successiva decisione resa in un diverso giudizio, anche su un quadro regolatorio analogo, non dimostra di per sé un errore revocatorio: attiene a un diverso approdo interpretativo e non consente di riaprire il merito della controversia.
  • La revocazione non può essere trasformata in un ulteriore grado di giudizio diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle questioni di fatto e di diritto già esaminate e decise.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.