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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 896/2024 in data 14 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 896/2024, relativa all'attribuzione di € 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 896/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 21 novembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 26 febbraio 2025. Ha chiesto l'ordine di attivazione della Carta del docente e di attribuzione degli importi dovuti, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza per l'inadempimento di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Ha rilevato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024 e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, anche quando il giudicato si è formato su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti; il suo decorso ha concorso a integrare il presupposto temporale dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato presupposto ai fini della corresponsione di interessi o rivalutazione sull'importo dovuto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La notificazione della pronuncia all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, costituiscono presupposti rilevanti per accertare l'inadempimento dell'Amministrazione statale rispetto all'obbligo di esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
  • In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia e individuare le modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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