Sentenza n. 214/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) della nota municipale prot. n. 28310 del 20 ottobre 2016, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 30045, fasc. n. 735, del 14 dicembre 2004, relativa all’avvenuta “realizzazione di un manufatto in muratura in ampliamento dell’immobile” di proprietà del ricorrente; 2) per quanto occorrer possa, della nota regionale prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione senza titolo di un manufatto in muratura in ampliamento dell’immobile, nonché, ove occorrente, parere regionale sui limiti della sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo: I) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per avere l’amministrazione confuso il condono edilizio con l’accertamento di conformità; II) violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990 ed eccesso di potere, per omessa considerazione delle memorie partecipative; III) violazione della disciplina edilizia e regionale, sostenendo che il manufatto fosse una pertinenza di ridotte dimensioni, non destinata ad abitazione e non soggetta a permesso di costruire; IV) violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, per mancata acquisizione del parere dell’autorità paesaggistica; V) violazione della disciplina regionale sul condono ed eccesso di potere per difetto di motivazione quanto alla perimetrazione della zona di protezione speciale; VI) violazione della disciplina sulle categorie di intervento edilizio e del PTPR, contestando la riconducibilità dell’opera a un abuso non condonabile. Il manufatto consisteva in un ampliamento del corpo di fabbrica, realizzato senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa in una zona di protezione speciale, oltre che soggetta a vincolo idrogeologico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003, e dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 12/2004, in area vincolata il condono richieda concorrente presenza di condizioni particolarmente rigorose: anteriorità del vincolo rispetto all’opera, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’ampliamento abusivo del fabbricato è stato qualificato come nuova costruzione e quindi come abuso maggiore, non riconducibile alle tipologie 4, 5 e 6; la sola presenza del vincolo paesaggistico era pertanto sufficiente a escluderne la condonabilità, indipendentemente dalla destinazione non abitativa o dalle ridotte dimensioni del manufatto. Il riferimento terminologico alla “sanatoria” non ha determinato alcuna confusione invalidante, poiché il potere esercitato era chiaramente quello relativo al condono edilizio. La motivazione sulle memorie partecipative è stata ritenuta sufficiente, in quanto esse non avevano superato né la qualificazione dell’intervento come abuso maggiore né l’esistenza dei vincoli. Il parere paesaggistico non era necessario, poiché esso rileva solo per gli abusi minori potenzialmente condonabili. Sono state ritenute irrilevanti le contestazioni sulla perimetrazione della zona di protezione speciale, essendo comunque sufficiente il vincolo paesaggistico, la cui esistenza non era stata validamente contestata. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, conv. nella l. 326/2003
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”
Gli abusi maggiori, corrispondenti alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1, non sono condonabili se realizzati in area vincolata; gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 possono accedere al condono solo al ricorrere congiunto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 12/2004
“Non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”
La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando ricorrano i presupposti indicati dalla norma.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è compatibile con il successivo diniego quando le osservazioni del privato non superano la causa ostativa decisiva, costituita dalla non condonabilità dell’abuso in area vincolata.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere di compatibilità paesaggistica rileva per gli abusi minori potenzialmente condonabili; non occorre acquisirlo quando l’opera, in quanto abuso maggiore realizzato in area vincolata, è radicalmente esclusa dal condono.
art. 31 d.l. 269/2003, conv. nella l. 326/2003
Costituisce la base normativa dell’istanza di condono edilizio esaminata nel procedimento.
Massime di principio
- Per il condono edilizio previsto dal d.l. 269/2003, le opere abusive maggiori, corrispondenti alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1, realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette, non sono condonabili anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa e anche se l’intervento sarebbe urbanisticamente conforme.
- In area vincolata, la condonabilità degli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 richiede congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, l’assenza di incremento di superficie e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il difetto di una sola condizione impedisce la sanatoria.
- La realizzazione senza titolo di un ampliamento del corpo di fabbrica costituisce nuova costruzione e abuso maggiore, anche se il manufatto è di piccole dimensioni, non è destinato ad abitazione o ha natura pertinenziale; tali caratteristiche non consentono di ricondurlo automaticamente alle opere minori condonabili.
- Quando la non condonabilità dell’opera deriva direttamente dalla sua qualificazione come abuso maggiore realizzato in area vincolata, è sufficiente che il diniego evidenzi tale causa ostativa; non è necessario procedere all’acquisizione del parere paesaggistico previsto per gli abusi minori potenzialmente condonabili.
- Le memorie partecipative non impongono una confutazione analitica quando non incidono sulla causa ostativa decisiva e non dimostrano né la diversa qualificazione dell’intervento né l’inesistenza dei vincoli posti a fondamento del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 112/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 113/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 114/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 204/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 205/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 206/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →