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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39914/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una violazione del codice della strada con contestazione della recidiva nel biennio ex art. 116, comma 15, cod. strada. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, sostenendo in sostanza che non fosse stata dimostrata in modo adeguato la definitività di un precedente accertamento. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non sufficientemente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che, per la prova della recidiva nel biennio richiesta dall'art. 116, comma 15, cod. strada, non è necessario produrre necessariamente un'attestazione documentale della definitività del precedente accertamento, potendo essere sufficiente il verbale di contestazione, la prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo o la testimonianza degli operanti, specie in mancanza di allegazioni contrarie dell'interessato. Ha inoltre escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova, richiamando il principio di vicinanza della prova: l'accusa deve assolvere il proprio onere, ma l'imputato che contesti specificamente il fatto deve offrire allegazioni concrete e oggettive a sostegno della propria tesi. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione sulla pena, poiché la Corte territoriale aveva considerato la vicinanza della pena al minimo edittale, la natura del reato e la personalità dell'imputato; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla discrezionalità del giudice di merito salvo casi di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non risultando assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Per integrare la contestazione della recidiva nel biennio non è necessario un precedente penale in materia; è sufficiente la prova di una precedente violazione divenuta definitiva, potendo tale prova essere desunta anche dal verbale di contestazione o da altri elementi equivalenti in assenza di allegazioni difensive contrarie.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può motivare anche sinteticamente dando conto della valutazione dei criteri rilevanti.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la Corte richiama il principio dell'onere probatorio e della valutazione delle risultanze in termini di prova del fatto contestato da parte dell'accusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione impugnata.
  • La prova della recidiva nel biennio richiesta per specifiche violazioni del codice della strada può essere desunta anche da elementi non documentali in senso stretto, purché vi sia un minimo di base probatoria e l'interessato non alleghi dati contrari concreti.
  • L'onere della prova nel processo penale non si converte in un'inversione a carico dell'imputato; tuttavia, in applicazione del principio di vicinanza della prova, chi contesta il fatto deve offrire allegazioni circostanziate idonee a orientare la verifica probatoria.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. considerati per la determinazione del trattamento sanzionatorio, specie se la pena è prossima al minimo edittale.
  • Il controllo di legittimità sulla pena è limitato ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o difetto radicale di motivazione, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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