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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 656 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Convenzioni doppie imposizioni - validita' dichiarazione dell'intermediario finanziario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di rimborso non è stata accolta sulla base della sola dichiarazione della banca. L'intermediario deve fornire elementi documentali e probatori idonei a dimostrare la propria qualità di effettivo beneficiario dei dividendi secondo la convenzione applicabile; in mancanza, il beneficio convenzionale e il conseguente rimborso possono essere negati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la sufficienza della dichiarazione dell'intermediario finanziario di essere l"effettivo beneficiario" dei dividendi. Tale qualifica costituisce il presupposto per applicare i benefici convenzionali e ottenere il rimborso dell'imposta, ma, considerata la natura di banca della ricorrente, una mera dichiarazione non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che essa fosse l'effettiva beneficiaria economica dei dividendi, anziché un soggetto che li deteneva o amministrava per conto di altri.

Norme richiamate

  • Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni

    I benefici convenzionali sui dividendi, inclusi i rimborsi dell'imposta pagata in eccedenza, spettano al soggetto che dimostri di essere l'effettivo beneficiario dei redditi, non necessariamente al semplice intestatario formale o intermediario.

  • Principio dell'effettivo beneficiario dei dividendi

    La qualifica di effettivo beneficiario richiede una verifica sostanziale della posizione del percettore e della sua disponibilità economica sui dividendi. Per una banca o altro intermediario finanziario, la dichiarazione unilaterale non è normalmente sufficiente senza ulteriori prove.

Massime di principio

  • Nei rimborsi fondati su convenzioni contro le doppie imposizioni, la titolarità formale del reddito non basta: occorre dimostrare la titolarità effettiva o il diritto economico al reddito.
  • Gli intermediari finanziari sono soggetti a un onere probatorio particolarmente rilevante, perché possono detenere titoli e incassare dividendi per conto di clienti o di altri beneficiari.
  • Una dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario deve essere accompagnata, quando contestata, da documentazione su proprietà, rischio economico, disponibilità dei dividendi, rapporti con i clienti e assenza di obblighi di trasferimento a terzi.
  • La convenzione applicabile va esaminata nel testo vigente e alla luce della sua finalità: prevenire la doppia imposizione senza consentire benefici a soggetti privi di una reale titolarità economica.
  • In situazioni analoghe, la mancanza di prova concreta della qualità di effettivo beneficiario può comportare il rigetto del rimborso anche se le imposte sono state effettivamente versate.

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