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Risoluzione

Risoluzione n. 9 del 14/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva per ottenere l’esonero dalla garanzia nei rimborsi IVA ex art. 38-bis, d.P.R. 633/1972. Per la procedura semplificata la dichiarazione è tempestiva se prodotta entro 40 giorni dalla richiesta di rimborso; per la procedura ordinaria può essere presentata anche successivamente, ma non dopo la richiesta della garanzia. Nel caso esaminato, la dichiarazione 2007 è tardiva, quella 2008 tempestiva.

Termini per la dichiarazione sostitutiva per l’esonero dalla garanzia nei rimborsi IVA dei contribuenti virtuosi

Esonero dalla garanzia nei rimborsi IVA e termini della dichiarazione sostitutiva

La risoluzione affronta il tema dei rimborsi IVA e delle condizioni per l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto per i contribuenti cosiddetti "virtuosi" dall’articolo 38-bis, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento precisa, in particolare, in quale momento debba essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dalla norma e quali effetti produca una presentazione successiva al modello VR.

Quadro del quesito

ALFA S.p.A., compagnia di navigazione operante nei trasporti marittimi internazionali di merci, si trova strutturalmente a credito IVA e ha presentato domanda di rimborso per gli anni d’imposta 2007 e 2008 mediante modello VR. Pur ritenendo di possedere i requisiti di affidabilità e solvibilità richiesti dall’articolo 38-bis, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva non contestualmente al modello VR, ma in un momento successivo, nel corso dell’istruttoria presso la Direzione Regionale.

L’Ufficio ha contestato che la dichiarazione dovesse essere allegata al modello VR e ha negato il beneficio dell’esonero dalla garanzia. Il contribuente ha quindi chiesto se la presentazione tardiva della dichiarazione sostitutiva comporti la perdita del beneficio.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che la norma non fissi un termine perentorio né una decadenza espressa per la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Richiama inoltre la circolare n. 54/E del 1999, affermando che il documento potrebbe essere prodotto anche successivamente al modello VR, direttamente all’ufficio competente, e al più tardi nel momento in cui l’Amministrazione richieda la documentazione integrativa o le garanzie fideiussorie.

Secondo il contribuente, pertanto, la mancata allegazione immediata non farebbe perdere lo status di soggetto virtuoso né il conseguente esonero dalla garanzia.

Ammissibilità dell’interpello e trattamento del merito

L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che l’interpello è inammissibile, poiché manca il requisito della preventiva presentazione rispetto al comportamento fiscalmente rilevante, richiesto dall’articolo 1, comma 2, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209. Nel caso concreto, infatti, la richiesta di rimborso era già stata presentata ed era già iniziata l’attività istruttoria.

Nonostante ciò, l’Amministrazione esamina comunque il merito come attività di consulenza giuridica, precisando che il parere non produce gli effetti tipici dell’interpello ordinario di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Disciplina dei rimborsi IVA richiamata dalla risoluzione

La risoluzione ricorda che i rimborsi IVA di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono normalmente eseguiti:

  • con procedura semplificata, dal concessionario della riscossione, entro 60 giorni dalla richiesta, per importi fino a euro 516.456,90;
  • con procedura ordinaria, dall’ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per importi eccedenti tale limite o in caso di procedure concorsuali.

Viene inoltre chiarito che:

  • nella procedura semplificata, nei 40 giorni successivi al modello VR si apre una prima fase istruttoria presso il concessionario, che può chiedere la garanzia e verificare la regolarità dell’istanza;
  • se la garanzia non viene prestata entro i 40 giorni successivi alla richiesta di rimborso, la domanda non ha corso;
  • nella procedura ordinaria, l’ufficio svolge i controlli sulla regolarità formale dell’istanza e può richiedere documentazione integrativa; solo nella fase di liquidazione, accertata la spettanza del rimborso, viene richiesta la garanzia ex art. 38-bis.

Requisiti per il beneficio del comma 7 dell’articolo 38-bis

L’articolo 38-bis, settimo comma, consente ai contribuenti virtuosi di ottenere i rimborsi IVA di cui all’articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), senza prestare garanzia, quando ricorrono determinate condizioni.

La lettera c) richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:

  • che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40%;
  • che la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto all’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione; e che l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’azienda;
  • che, per le società di capitali non quotate, nell’anno precedente la richiesta non siano state cedute azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • che siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La circolare n. 54/E del 1999 è richiamata per affermare che il contribuente deve allegare al modello VR l’autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni alla data di presentazione dell’istanza.

Termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva nella procedura semplificata

Per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, la risoluzione ritiene applicabile un termine di 40 giorni decorrenti dalla presentazione del modello VR. Tale termine è considerato idoneo a consentire all’ufficio competente di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese.

Ne consegue che:

  • se il contribuente presenta la dichiarazione sostitutiva tempestivamente, dopo la richiesta formale della garanzia da parte del concessionario, essa si considera nei termini;
  • se la dichiarazione è presentata dopo il modello VR ma comunque entro i 40 giorni, i tempi della fase istruttoria si intendono differiti del periodo intercorrente tra la domanda originaria e la data di effettiva presentazione della dichiarazione;
  • una volta trasmessa la dichiarazione, l’Amministrazione deve verificare sia quanto autocertificato ai sensi della lettera c), sia gli ulteriori requisiti delle lettere a) e b) del comma 7;
  • solo dopo la conclusione della fase istruttoria segue la liquidazione ad opera del concessionario.

Se invece la dichiarazione sostitutiva è prodotta dopo il decorso dei 40 giorni dalla presentazione del modello VR, essa è tardiva e il richiedente non può beneficiare dell’esonero dalla garanzia.

Regole nella procedura ordinaria

Per i rimborsi in procedura ordinaria, la risoluzione ammette che la dichiarazione sostitutiva possa essere presentata anche successivamente all’istanza, ma al più tardi insieme alla documentazione richiesta dall’Amministrazione per verificare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso.

Tuttavia, la dichiarazione non può essere prodotta in sostituzione della garanzia richiesta dall’ufficio, perché in tale procedura la garanzia riguarda la fase di liquidazione. Dunque, se la richiesta di garanzia è già intervenuta, la presentazione dell’autocertificazione non consente più di ottenere l’esonero.

Esito del caso concreto

Alla luce della documentazione integrativa prodotta il 20 settembre 2010 e considerato che il contribuente si è avvalso della procedura ordinaria, l’Agenzia conclude che:

  • la dichiarazione sostitutiva relativa all’anno d’imposta 2007 è tardiva, poiché presentata dopo la richiesta della garanzia;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa all’anno d’imposta 2008 è tempestiva, poiché presentata contestualmente alla documentazione attestante l’esistenza del credito.

Indicazioni finali dell’Amministrazione

La risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi esposti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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