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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08342/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (chiamato all'eredità)

La controversia

A seguito del decesso della madre, una figlia ha chiesto al tribunale la fissazione del termine ex art. 481 c.c. nei confronti del fratello, affinché dichiarasse se accettare o rinunciare all'eredità. Il tribunale, dopo aver inizialmente fissato l'udienza e imposto al resistente il deposito di una dichiarazione sulla volontà di accettare, aveva dichiarato il fratello decaduto dal diritto di accettare per mancato deposito nel termine assegnato. Sul reclamo del fratello, il tribunale in composizione collegiale aveva invece revocato quel provvedimento, rilevando che l'eredità era stata già tacitamente accettata prima dell'actio interrogatoria e che, comunque, il procedimento non era stato correttamente gestito. La sorella ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 91 e 737 c.p.c. quanto alla condanna alle spese, sostenendo che nel procedimento di volontaria giurisdizione non opererebbe la soccombenza, e la violazione degli artt. 91 e 115 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto lei soccombente nonostante l'iniziativa fosse stata assunta solo per superare l'inerzia del fratello, il quale peraltro non si era opposto alla fissazione del termine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il provvedimento reso in sede di reclamo ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. è, in linea generale, privo di decisorietà e definitività e quindi non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; tuttavia, ha esaminato i motivi limitatamente alla statuizione sulle spese, ritenendola censurabile solo in astratto ma infondata nel caso concreto. Ha affermato che, anche nei procedimenti di reclamo avverso provvedimenti camerali, è legittima la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., perché tra reclamante e reclamato si instaura un effettivo conflitto processuale. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del tribunale sulla soccombenza della ricorrente, poiché dagli atti emergeva che il fratello aveva già compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità, conosciuti anche dalla sorella, e che comunque la dichiarazione espressa di accettazione resa all'udienza aveva reso ingiustificata la prosecuzione della lite. Nessuna delle ipotesi di compensazione ex art. 92 c.p.c. è stata ravvisata. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 481 c.c.

    Norma posta a base dell'actio interrogatoria per fissare il termine entro cui il chiamato all'eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia.

  • art. 749 c.p.c.

    Procedimento camerale non decisorio richiamato per escludere la ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento sul reclamo.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi; qui il reclamo in materia successoria volontaria è stato ritenuto non ricorribile, salvo il rilievo sulla condanna alle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese possono essere regolate secondo soccombenza anche nel reclamo avverso provvedimenti camerali, quando tra le parti vi sia un effettivo conflitto processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione dei fatti posta a base della soccombenza, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è esclusa in assenza dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 742 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali, indice della loro non definitività.

  • art. 739 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che nel reclamo contro provvedimenti in camera di consiglio è ammissibile la condanna alle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il provvedimento reso in sede di reclamo contro un atto camerale in materia successoria, quando non statuisca in modo definitivo su diritti soggettivi contrapposti, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Nei procedimenti di reclamo avverso provvedimenti emessi in camera di consiglio è legittima la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, poiché il reclamo introduce un conflitto processuale tra parti contrapposte.
  • La soccombenza va valutata in concreto anche alla luce degli atti complessivamente compiuti dalle parti: se risulta che il chiamato all'eredità aveva già accettato tacitamente prima dell'actio interrogatoria, la richiesta di fissazione del termine può rivelarsi superflua e la parte istante può essere condannata alle spese.
  • La mera iniziale incertezza sulla qualità di erede non esclude la soccombenza della parte che persista nell'impugnazione dopo che l'altra parte abbia comunque manifestato o comprovato l'accettazione dell'eredità.
  • La compensazione delle spese richiede presupposti specifici e non può essere accordata quando il comportamento processuale della parte istante renda ingiustificata la prosecuzione della lite.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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