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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente “Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul Burm n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202400216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi al Programma operativo sanitario 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale regionale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili da erogatori privati accreditati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa ha impugnato, chiedendone l'annullamento, tre decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice non procede alla trattazione del merito e dispone preliminarmente un'acquisizione informativa sull'attuale interesse alla decisione.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, dispone che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla definizione nel merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell'interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. Il deposito delle dichiarazioni deve avvenire entro il 30 settembre 2026. L'incombente è disposto nell'ambito delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato e in applicazione dei principi di funzionalità dell'ufficio giudiziario e di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Nessuna decisione è assunta sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre misure istruttorie e acquisizioni funzionali alla trattazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti per favorire la definizione ragionevole dei giudizi.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato quale parametro per accrescere la funzionalità del Tribunale e fissare per la trattazione i soli ricorsi che richiedano un'effettiva decisione di merito.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Adotta le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, richiamate quale quadro organizzativo per l'individuazione prioritaria dei giudizi da trattare.

Massime di principio

  • Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione, nonché l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare il merito.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare contestualmente le connessioni oggettive o soggettive della causa con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni non coordinate.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti, previsto per la realizzazione della ragionevole durata del processo, può giustificare specifici incombenti informativi diretti a individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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