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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 30.01.2024, n. 30.

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2024, n. 30, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2024, n. 30. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, relativamente alle annualità 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. Per l'ulteriore eventualità di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell'amministrazione entro il successivo termine di trenta giorni, una volta accertata la persistente inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione è fondata sull'esistenza del titolo esecutivo, sull'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione e sull'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice ordinario vi fa riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento del giudicato.
  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e permane l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione specifica della prestazione dovuta.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche nell'organo dirigenziale competente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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