Sentenza n. 243/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale del lunedì, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato, approvato con determina dirigenziale n. 53 del 8/9/2025 (r.g. 463/2025) e comunicato con nota Prot. Par 0026453 del 0809-2025; - della determina del Responsabile dell’U.O. Area amministrativa- Ufficio 4 n. 66 del 10-112025 (R.G. n. 575), avente ad oggetto "Spostamento mercato settimanale del lunedi'. Approvazione- graduatoria e scelta dei posteggi"; delle graduatorie degli operatori commerciali allegate alla predetta determina; - della comunicazione Prot. Par 0033638 del 12-11-2025, nella parte in cui, pur sospendendo le graduatorie e rinviando la riunione, non dispone l'annullamento in autotutela del bando presupposto; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando riservato ai concessionari per la riassegnazione dei posteggi a seguito dello spostamento del mercato settimanale, graduatoria e atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di due concessioni di posteggio valide fino al 31 dicembre 2032, ha impugnato il bando comunale, la graduatoria e gli atti conseguenti relativi alla riassegnazione dei posteggi nella nuova area del mercato settimanale. Ha dedotto la violazione dell'art. 13 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, dell'art. 99 della l.r. Abruzzo n. 23/2018 e vizi di eccesso di potere, sostenendo che il regolamento comunale non prevedesse, in caso di delocalizzazione del mercato, l'indizione di una procedura concorsuale per la riassegnazione dei posteggi ai concessionari già titolari. Ha inoltre dedotto di non avere presentato tempestivamente la domanda di adesione esclusivamente a causa di un disguido tecnico indipendente dalla propria volontà. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che la presentazione della domanda, sebbene non andata a buon fine, integrasse acquiescenza al bando e precludesse l'impugnazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura sostanziale e dichiarando non necessario esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità. Ha interpretato l'art. 6 della l.r. Abruzzo n. 135/1999, previsto per la nuova istituzione o l'ampliamento dei mercati, come applicabile per analogia anche allo spostamento del mercato in un'area diversa. La norma impone una procedura prioritaria di riassegnazione tra gli operatori già concessionari che presentino domanda, da svolgersi mediante graduatoria basata sui criteri previsti dalla legge, prima dell'eventuale assegnazione tramite bando dei posteggi residui. Il bando impugnato, essendo rivolto esclusivamente ai titolari di concessione affinché scegliessero i posteggi nella nuova localizzazione secondo l'ordine della graduatoria, costituiva proprio la procedura prioritaria di riassegnazione e non una nuova gara lesiva delle prerogative dei concessionari. La ricorrente avrebbe dovuto presentare tempestivamente la domanda per poter esercitare la scelta con priorità rispetto agli altri concessionari; l'inserimento in coda alla graduatoria è stato quindi ritenuto legittima conseguenza della mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l.r. Abruzzo n. 135/1999
“In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato (comma 1).. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato; b) anzianità dell'attività maturata corre iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche; c) ulteriori criteri stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale (comma 3) … Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando” (comma 5).
La disciplina dettata per la nuova istituzione e l'ampliamento dei mercati si applica per analogia anche allo spostamento del mercato in un'area diversa. In tale ipotesi il Comune deve svolgere prioritariamente una procedura di riassegnazione tra gli operatori già concessionari che presentino domanda, prima di assegnare i posteggi residui mediante bando.
art. 13 regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
La censura di violazione della disposizione regolamentare è stata ritenuta infondata, poiché il bando riservato ai concessionari è stato qualificato come procedura di riassegnazione coerente con la disciplina legislativa applicata.
art. 99 l.r. Abruzzo n. 23/2018
La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione decisiva.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La disciplina legislativa prevista per la nuova istituzione o l'ampliamento di un mercato può essere applicata per analogia allo spostamento del mercato in un'area diversa, quando la fattispecie richieda la riassegnazione dei posteggi nella nuova localizzazione.
- In caso di spostamento del mercato, il Comune deve svolgere prioritariamente una procedura di riassegnazione dei posteggi tra gli operatori già concessionari che presentino domanda, applicando i criteri di graduatoria previsti dalla legge; soltanto i posteggi residui possono essere successivamente assegnati mediante bando.
- Il concessionario già titolare di un posteggio non può pretendere l'assegnazione d'ufficio di un posteggio nella nuova area quando la disciplina prevede una procedura di riassegnazione attivata dalla domanda degli interessati.
- La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio previsto dal bando giustifica l'inserimento dell'operatore in posizione subordinata nella graduatoria e comporta la perdita della priorità nella scelta dei posteggi, anche se la mancata tempestiva presentazione è attribuita dall'interessato a un disguido tecnico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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