Sentenza del 09/03/2023 n. 7036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 21627/2016 deducendo che la Corte avrebbe fondato la pronuncia su un fatto decisivo inesistente: avrebbe ritenuto come oggetto del giudizio l'iscrizione ipotecaria quando, a suo dire, l'unico atto impugnato era costituito da quarantacinque intimazioni di pagamento (ossia un errore di fatto). La ricorrente invocava quindi l'errore di percezione dei fatti ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, chiedendo la revoca della statuizione favorevole al contribuente.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che dai documenti di causa risulta chiaramente che il giudizio aveva ad oggetto sia le intimazioni di pagamento sia l'iscrizione ipotecaria (circostanza confermata dalle stesse difese della concessionaria). Inoltre la censura proposta attiene all'attività valutativa del giudice (interpretazione dell'oggetto del giudizio e valutazione degli atti), che non è sindacabile in sede di revocazione salvo i casi tassativi di errore di fatto comprovato. Pertanto la richiesta di revocazione non ha soddisfatto i presupposti dell'art. 395 c.p.c. n. 4 e del vizio invocato è stata esclusa. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (Euro 4.300,00 più spese forfettarie, esborsi e accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato nei termini indicati dalla sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 50, comma 2; art. 77
Norme richiamate nella istruttoria e nella pronuncia di merito: la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) richiede la preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, con possibilità di termine per osservazioni/pagamento; omissione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in combinato disposto con altre norme del sistema di riscossione; contesto procedurale relativo alle notifiche e ai termini per la riscossione.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Riferimento alla documentazione e alla valore probatorio degli atti e delle copie prodotte in giudizio (autenticità e conformità all'originale).
Codice Civile
art. 2719 c.c.; art. 2948 c.c.
Riferimenti a norme sulla prova della notificazione (art. 2719) e sulla prescrizione dei diritti (art. 2948) come prospettati dal contribuente in motivi di merito.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiami relativi alla disciplina sanzionatoria e alla loro natura/competenza giurisdizionale, prospettati nei motivi di merito.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 391-bis; art. 395 c.p.c., n. 4; artt. 175 e 127 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. richiamato nei motivi di cassazione originari; la decisione di revocazione è fondata sull'interpretazione delle limitate ipotesi di revocazione (art. 395 n.4) e sul principio che le valutazioni giurisdizionali (interpretazione dei fatti e degli atti di parte) non sono rimesse alla revocazione; artt. 175 e 127 richiamati a proposito dell'esigenza di evitare ritardi e formalità superflue nel processo.
D.P.R. 16 aprile 2002, n. 115
Norma richiamata per la statuizione sul versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. per errore di fatto è uno strumento eccezionale e richiede prova incontrovertibile del fatto erroneamente valutato; non è ammessa per contestare la normale attività valutativa o interpretativa del giudice.
- Quando le parti, nei loro atti processuali, indicano come oggetto del giudizio più atti (es. intimazioni di pagamento e iscrizione ipotecaria), il giudice può valutare entrambi: una censura che neghi tale oggetto deve dimostrare documentalmente l'errore, non solo prospettarlo.
- Sulle iscrizioni ipotecarie per crediti tributari permane il principio (richiamato dalla giurisprudenza) che l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca e concedere un termine per osservazioni o pagamento; l'omessa predeterminazione del confronto endoprocedimentale può comportare profili di illegittimità dell'iscrizione, fatto salvo l'efficacia dell'ipoteca fino a pronunciamento giudiziale di annullamento.
- La mera produzione in giudizio di copie non autenticate può essere contestata e rileva ai fini probatori: la parte che intende far valere la notifica deve fornire documentazione idonea e conforme alle norme sulla prova della notificazione.
- In sede di impugnazione e di revocazione occorre sempre verificare la corrispondenza tra l'oggetto della domanda come formulata dalle parti e la decisione impugnata: tuttavia la ricostruzione dell'oggetto è rimessa in primo luogo all'interpretazione del giudice e non è sindacabile in revocazione salvo errori di per sé pacificamente documentabili.
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