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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12548/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi, partendo dall’indicazione di operazioni attive pari a zero a fronte di rilevanti compensi per lavoro autonomo, e valorizzando le risultanze dell’anagrafe tributaria. La CTR aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo che le dichiarazioni di terzi, confermate da documentazione contabile e da un’attestazione dell’Amministrazione che indicava l’assenza di clienti per la società in prossimità del periodo d’imposta, fossero sufficienti a dimostrare che le operazioni attive erano riferibili a un’altra società con denominazione analoga. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’idoneità delle presunzioni poste a base dell’accertamento e non avesse considerato elementi indiziari contrari; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente, illogica e contraddittoria della sentenza di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in presenza di accertamento analitico-induttivo o induttivo puro fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti o anche su presunzioni supersemplici, il giudice tributario deve prima valutare gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione e, solo se ritiene l’atto idoneo a sorreggere l’inversione dell’onere della prova, deve esaminare la prova contraria del contribuente. Nel caso concreto la CTR si è attenuta a tale regola, non negando la potenzialità presuntiva dell’accertamento, ma ritenendo che la società avesse fornito adeguata prova contraria mediante dichiarazioni di terzi e documenti. La motivazione è stata ritenuta logica e comprensibile, non apparente; le censure dell’Agenzia miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. È stata quindi confermata la condanna dell’Agenzia alle spese, poi oggetto di successiva correzione materiale solo per la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente la ricostruzione induttiva del reddito anche sulla base di presunzioni; una volta che l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su elementi presuntivi idonei, il giudice deve prima valutarli e poi considerare la prova contraria del contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione è apparente solo se manca un reale percorso argomentativo; non basta che la parte soccombente ritenga la motivazione non condivisibile o diversa dalla propria lettura dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La doglianza sulla motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia realmente priva di motivazione comprensibile o affetta da radicale contraddittorietà.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Dopo la riformulazione della norma, non è consentito censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione o proporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria nel giudizio di cassazione.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

    Richiamato nella successiva ordinanza di correzione materiale per la rettifica del dispositivo.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato nella successiva ordinanza di correzione materiale per gli adempimenti conseguenti alla rettifica.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve verificare anzitutto la complessiva tenuta degli indizi posti dall'Ufficio a base della ripresa e solo dopo, se l'accertamento è ritenuto idoneo, valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
  • L'accertamento analitico-induttivo o induttivo puro può essere sorretto anche da presunzioni non particolarmente elaborate, purché il complesso degli elementi sia ritenuto idoneo a invertire l'onere della prova.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione di una sentenza tributaria non è apparente se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, anche quando la parte soccombente preferisca una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioMotivazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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