Cassazione Penale, Sentenza n. 43346/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. (secondo e quarto comma), sostenendo che la Corte territoriale aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi di restituzione/risarcimento nonostante la mancata costituzione di parte civile della persona offesa.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione che subordinava la sospensione condizionale agli obblighi restitutori/risarcitori in assenza di costituzione di parte civile. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 32939/2023) secondo cui il giudice può subordinare la sospensione al pagamento del risarcimento e/o alla restituzione dei beni solo se nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile. Ha inoltre precisato che la sospensione può essere subordinata, anche senza parte civile, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma tale misura è applicabile solo se gli effetti criminali sono ancora in essere (non per reati istantanei come la truffa). Per evitare di concedere la sospensione due volte, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla condizione impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per determinare una diversa condizione fra le restanti previste dall'art. 165 (es. pubblicazione della sentenza o prestazioni non retribuite a favore della collettività).
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 165 nel senso che il giudice può subordinare la sospensione condizionale al risarcimento o alla restituzione solo se nel processo vi sia stata regolare costituzione di parte civile; separa concettualmente danno civile (risarcimento/restituzione) e danno criminale (eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose).
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione ai termini entro i quali, in mancanza di fissazione in sentenza, si intendono adempiuti gli obblighi restitutori/risarcitori (termini di cinque o due anni decorrenti dal passaggio in giudicato).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato come limite per la motivazione: il ricorso è stato formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Citati in relazione alla non richiesta della trattazione orale e al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto secondo le disposizioni emergenziali e successive proroghe.
art. 7 CEDU
Richiamato in ordine al principio di non retroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole: la Corte ha ritenuto che il nuovo orientamento non abbia violato tale principio perché la questione era oggetto di contrasto giurisprudenziale e l'esito non era imprevedibile.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno o alla restituzione dei beni solo se la persona offesa si è regolarmente costituita parte civile nel processo; senza costituzione, il giudice non può imporre obblighi restitutori/risarcitori come condizione.
- In assenza di costituzione di parte civile il giudice può comunque subordinare la sospensione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (danno criminale), ma solo se tali conseguenze sono ancora eliminabili: non è applicabile per reati istantanei i cui effetti si esauriscono con la consumazione (es. tipicamente la truffa).
- Se la sospensione era già stata concessa condizionandola a obblighi cui il giudice non poteva legittimamente subordinare il beneficio, il giudice di rinvio deve individuare un'altra condizione compatibile prevista dall'art. 165 (ad esempio pubblicazione della sentenza o prestazioni non retribuite alla collettività) evitando di concedere nuovamente il beneficio senza adempimento.
- La presente interpretazione valorizza la distinzione tra danno civile (tutela dell'interesse privato della persona offesa, che richiede domanda e costituzione) e danno criminale (tutela di un interesse pubblico, valutabile d'ufficio dal giudice quando le conseguenze non sono cessate).
- Per ottenere la riparazione patrimoniale senza costituzione di parte civile nel processo penale, la via corretta rimane l'azione civile autonoma o la costituzione come parte civile nel giudizio penale; altrimenti il giudice penale non può imporre restituzioni/risarcimenti come condizione della sospensione.
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