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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15029/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affittuaria)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di affitto d'azienda avente a oggetto un'officina meccanica per la riparazione di autoveicoli. Il proprietario di un'autovettura, lasciata presso l'officina, è stato convenuto dalla società affittuaria per ottenere il pagamento di un compenso per la custodia del veicolo, rimasto allocato nei locali aziendali. Il Giudice di pace ha accolto la domanda; il Tribunale, in appello, ha confermato la condanna. In cassazione il proprietario ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo motivazione apparente o comunque viziata; 2) violazione dell'art. 1767 c.c., invocando la presunzione di gratuità del deposito; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte rileva che le prime due censure investono in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva ritenuto provato, sulla base della testimonianza, che l'autovettura occupasse uno spazio dell'autofficina altrimenti disponibile per l'attività tipica e quindi suscettibile di diverso impiego fruttifero, e che la società avesse chiesto la rimozione del veicolo. Inoltre, la sentenza impugnata aveva escluso che il deposito fosse gratuito, osservando che non risultava che il mezzo fosse stato lasciato in officina per essere riparato. La censura sulle spese è ritenuta apodittica, poiché il Tribunale aveva correttamente applicato il principio di soccombenza e non erano state dedotte specifiche doglianze sulle voci liquidate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti sostanzialmente a contestare il giudizio di fatto e non a denunciare un vero vizio di legittimità; ha ritenuto non decisiva la censura sull'onere della prova, poiché la sentenza di merito aveva già escluso la gratuità del deposito ex art. 1767 c.c. Ha poi reputato generica la doglianza sulle spese, osservando che il giudice di appello aveva applicato correttamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che non erano state specificamente contestate le singole voci. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente non può risolversi nella mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge o nullità della sentenza sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 1767 c.c.

    La presunzione di gratuità del deposito non opera quando il giudice di merito accerti, in fatto, che il bene sia stato lasciato in un locale aziendale occupando spazio altrimenti produttivo e non risulti che il bene fosse stato affidato per essere riparato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza; la censura in cassazione deve essere specifica e non meramente apodittica.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale accelerato previsto per la declaratoria di manifesta infondatezza o inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore di manifesta inammissibilità è stata comunicata ritualmente alle parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare sotto veste di violazione di legge o di nullità una doglianza che mira in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • La deduzione di motivazione apparente richiede di evidenziare un reale deficit argomentativo; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La presunzione di gratuità del deposito può essere superata dall'accertamento, riservato al giudice di merito, di una utilità economica dell'occupazione del bene altrui o dell'assenza di elementi che facciano ritenere il deposito gratuito.
  • La censura in tema di spese di lite deve essere specifica e riferita ai criteri o alle voci di liquidazione; la mera contestazione generica della condanna alle spese è inidonea a fondare un motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il principio della soccombenza resta normalmente fermo per la regolazione delle spese, salvo che la controparte non si sia costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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