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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28297/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato per bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al quale la Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio la sola statuizione sul trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione. In sede di rinvio la Corte d'appello di Roma ha confermato la pena di tre anni di reclusione, ritenendo che il riferimento della sentenza di primo grado a una "residua aggravante" fosse un mero errore materiale e che il Tribunale avesse in realtà negato le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione del vincolo derivante dall'annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe eluso il dictum rescindente e riproposto il medesimo esito decisorio con diversa motivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis c.p., perché l'esclusione delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbero imposto una nuova valutazione complessiva, anche sotto il minimo edittale; 3) mancanza o apparenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare i precedenti penali specifici e per avere qualificato come errore materiale il riferimento alla "residua aggravante" senza spiegare adeguatamente la reale portata della motivazione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che la precedente sentenza rescindente non aveva affermato alcun principio di diritto sul riconoscimento delle attenuanti generiche, ma aveva soltanto annullato per difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha legittimamente colmato tale lacuna, interpretando il riferimento alla "residua aggravante" come un refuso incompatibile con il complessivo tenore della decisione di primo grado, la quale aveva applicato la pena nel minimo edittale senza compiere una vera operazione di bilanciamento. Ne è conseguito che non vi era spazio per una ulteriore riduzione della pena sotto il minimo edittale e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente, poiché fondata sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali specifici dell'imputato. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Il giudice del rinvio resta vincolato al punto devoluto dalla sentenza rescindente, ma conserva i poteri valutativi non coperti da un principio di diritto già definito; nel caso concreto non era stato fissato alcun vincolo sostanziale sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena richiede una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, ma nel caso concreto la pena nel minimo edittale è stata ritenuta congrua perché non risultavano elementi favorevoli per riduzioni ulteriori.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione della dosimetria può fondarsi su elementi negativi quali i precedenti penali specifici e l'assenza di dati positivi di valutazione, senza necessità di confutazione analitica di ogni possibile elemento favorevole.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di valutazioni discrezionali fondate su elementi ostativi come i precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi; non vi è automatismo in presenza dell'esclusione di aggravanti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità è preclusa una diversa lettura del fatto e una rivalutazione del giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione sia esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • L'annullamento con rinvio per vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non implica, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche né impone una predeterminata riduzione della pena; il giudice di rinvio deve soltanto colmare la lacuna motivazionale nel perimetro devoluto.
  • Quando la sentenza di merito ha escluso le aggravanti e ha applicato la pena nel minimo edittale senza esplicitare un percorso di riduzione per attenuanti, il riferimento testuale a un'eventuale "residua aggravante" può essere interpretato, se il complesso della motivazione lo consente, come mero refuso non decisivo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivazione sufficiente se il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali specifici dell'imputato, senza dover confutare analiticamente ogni elemento astrattamente favorevole.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata presenta una motivazione esistente, coerente e non manifestamente illogica; il controllo di legittimità non si sostituisce alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

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