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Sentenza

Sentenza n. 993/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1717/2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, resa al termine della causa R.G. n.1750 dell’anno 2023.

Giustizia amministrativa202502547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 1717/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, chiedendo l’assegnazione della carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento di rivalutazione e interessi e il risarcimento dei danni. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati i presupposti formali, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inottemperanza è risultata incontestata e l’an e il quantum della pretesa erano certi. Il Ministero è stato quindi ordinato a rilasciare alla ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e ad accreditarvi 2.500 euro. La richiesta di interessi e rivalutazione è stata respinta perché l’importo della carta è stabilito al valore nominale di 500 euro annui. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; l’incarico non comporta compenso. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo il danno da mancata esecuzione del giudicato in re ipsa e non essendo stata fornita prova del pregiudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità dell’azione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per cinque annualità scolastiche.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Fissa in 500 euro il valore nominale annuale della carta del docente; tale valore non è stato maggiorato mediante interessi o rivalutazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato e l’amministrazione non contesta la mancata esecuzione né dimostra di avervi dato seguito, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento specifico indicando il contenuto, l’importo e il termine dell’obbligazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione, decorrendo dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un organo dell’amministrazione statale, con facoltà di delega interna e senza compenso quando l’attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto.
  • Quando il titolo riconosce una prestazione avente valore nominale predeterminato dalla normativa, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere ulteriori somme a titolo di interessi o rivalutazione in assenza di una specifica obbligazione pecuniaria suscettibile di maggiorazione.
  • Il danno derivante dalla mancata o tardiva esecuzione del giudicato non è in re ipsa: la domanda risarcitoria deve essere accompagnata dalla prova concreta del pregiudizio subito e del relativo nesso con l’inadempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaTermini del procedimento

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