Ordinanza n. 2370/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Giudice di Pace azionata per l'ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace. Il ricorso qualifica la sentenza come immediatamente o provvisoriamente esecutiva, ma dagli atti non risulta depositata la certificazione della cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato, corredata dall'attestazione di conformità all'originale. Il TAR ha quindi rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza del presupposto richiesto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire informazioni sulla eventuale situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, con attestazione di conformità all'originale. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso qualora la sentenza non risulti passata in giudicato, assegnando trenta giorni per il deposito di memorie. Ha disposto inoltre che il Segretario generale del Comune depositi, entro trenta giorni, una relazione sull'eventuale dichiarazione di dissesto ai sensi degli artt. 244 e seguenti del d.lgs. 267/2000 o sul ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e seguenti del medesimo decreto, indicando lo stato della procedura. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario è esperibile esclusivamente con riguardo a sentenze passate in giudicato
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della sentenza azionata; la mera esecutività provvisoria non è sufficiente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
sottoporre alle parti la questione concernente la possibile inammissibilità del ricorso
Il giudice deve sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità, assegnando un termine per il deposito di memorie.
artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000
Disciplinano il dissesto finanziario degli enti locali; la verifica della sua eventuale sussistenza è stata ritenuta istruttoria rilevante ai fini della decisione.
artt. 243-bis e ss. d.lgs. 267/2000
Disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali; il TAR ha disposto l'acquisizione di informazioni sul suo eventuale ricorso e sul relativo stato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile soltanto se la sentenza azionata è passata in giudicato; la sua immediata o provvisoria esecutività non sostituisce tale requisito.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare loro un termine per il deposito di memorie.
- Nel giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una pronuncia di altro giudice, la parte che agisce deve documentare il passaggio in giudicato mediante certificazione rilasciata dalla competente cancelleria, corredata dall'attestazione di conformità all'originale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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