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Sentenza

Sentenza n. 1595/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- in data 7 luglio 2025 ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202501377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione, disposta perché la domanda era stata presentata quando il permesso di soggiorno stagionale era già scaduto. Ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 24 e 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’art. 24, comma 10, non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione e non richiede che il titolo sia ancora valido al momento della domanda. Secondo il ricorrente, sarebbero sufficienti lo svolgimento di attività lavorativa stagionale regolare per almeno tre mesi e la disponibilità di una proposta di lavoro subordinato, quale elemento sopravvenuto favorevole rilevante ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio ha prodotto un modello UNILAV e buste paga, dai quali risultava un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato successivo alla domanda e al provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la legittimità della revoca dovesse essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente alla data della domanda di conversione, presentata il 15 maggio 2025, e comunque al momento dell’adozione del provvedimento del 7 luglio 2025. Ha condiviso l’orientamento secondo cui la scadenza del permesso stagionale non è, da sola, ostativa alla conversione, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio, e che possono rilevare elementi preesistenti o sopravvenuti acquisiti nel procedimento prima della sua conclusione, idonei a fondare una prognosi favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla capacità reddituale dello straniero. Tuttavia, nel caso concreto, alla data della domanda, del provvedimento e della proposizione del ricorso il ricorrente non aveva prodotto un contratto di lavoro subordinato, una concreta proposta di assunzione o altri elementi utili a formulare tale prognosi. La documentazione prodotta nel 2026 riguardava un rapporto lavorativo instaurato dal 16 settembre 2025, quindi successivo sia al provvedimento sia al ricorso, e non poteva dimostrare l’illegittimità originaria dell’atto. Il rapporto risultava inoltre cessato e non avrebbe comunque consentito una prognosi attuale di stabile integrazione lavorativa. Il TAR ha lasciato impregiudicata la possibilità di presentare una nuova domanda di conversione, da valutare in base alla situazione esistente al momento della nuova istanza. Spese compensate per giusti motivi, considerate le limitate difese dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione sulla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è interpretata nel senso che la scadenza del titolo non costituisce automaticamente un ostacolo, in assenza di un termine perentorio legislativamente previsto, ma occorre comunque che emergano elementi idonei a sostenere una prognosi favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla capacità di sostentamento.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Non prevede, secondo il ricorrente e l’orientamento condiviso dal TAR, un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione; la conversione richiede tuttavia la presenza di elementi concreti che consentano la valutazione prognostica favorevole dell’Amministrazione.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    È invocato dal ricorrente quale base della rilevanza degli elementi favorevoli sopravvenuti nella valutazione della conversione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Consente di attribuire rilievo a elementi di fatto, anche sopravvenuti e non rappresentati originariamente, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, quando permettano una prognosi favorevole sulla capacità reddituale futura e sull’integrazione lavorativa dello straniero.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non preclude automaticamente la conversione in permesso per lavoro subordinato, poiché la legge non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda; la conversione resta però subordinata alla presenza, nel procedimento, di elementi concreti idonei a fondare una prognosi favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla capacità del richiedente di procurarsi lecitamente i mezzi di sostentamento.
  • Gli elementi favorevoli alla conversione possono essere preesistenti o sopravvenuti, purché siano acquisiti nel procedimento prima della sua conclusione e consentano all’Amministrazione di effettuare la valutazione prognostica richiesta.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; documenti relativi a fatti sopravvenuti, prodotti soltanto in giudizio, non possono dimostrare l’illegittimità originaria dell’atto.
  • La produzione di un contratto di lavoro instaurato dopo l’adozione del diniego o della revoca non è idonea a fondare l’annullamento del provvedimento, se non dimostra l’esistenza, già al momento della decisione amministrativa, degli elementi necessari per la prognosi favorevole richiesta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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