Sentenza n. 1914/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02405/2025, resa tra le parti, Per la riforma - del provvedimento di diniego, prot. n. 14290 del 15 febbraio 2023, reso dal Comune di Mondragone, avente ad oggetto DINIEGO - P.E. 646/2022 “S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire per la richiesta congiunta di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 297/2021 per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà Cellnex Italia SpA e al servizio della telefonia mobile WIND Tre SpA nel Comune di Mondragone (CE), alla via Domitiana snc, identificata al N.C.T. fg. 25, p.lla 44, (codice sito CE349 - MONDRAGONE PINETA)” (doc. 1: provvedimento di diniego); - della nota prot. n. 84447 del 11 novembre 2022, resa dal Responsabile dell'Area III e dal Responsabile U.O.1. del Comune di Mondragone, avente ad oggetto la richiesta di integrazione istruttoria (doc. 2: nota integrazione documentale); - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto; oltreché per l'accertamento - dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003, sull'istanza autorizzatoria presentata al Comune di Mondragone l'11 luglio 2022, preordinata alla realizzazione di nuova stazione radiobase; e comunque per la declaratoria - del diritto di Cellnex Italia S.p.A. alla realizzazione di infrastruttura preordinata alla installazione di Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. nel sito ubicato nel Comune di Mondragone alla via Domitiana snc, identificata al N.C.T. fg. 25, p.lla 44, (codice sito CE349 - MONDRAGONE PINETA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale del 15 febbraio 2023 relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire e all’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, nonché sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione del parere della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancata impugnazione di un asserito parere negativo della Soprintendenza. Deduceva l’erroneità della ricostruzione dei fatti, sostenendo che il parere avesse natura meramente endoprocedimentale e non lesiva, e chiedeva l’esame dei motivi non scrutinati in primo grado. Nel merito lamentava la violazione degli artt. 43, 44 e 47 del d.lgs. n. 259/2003, dei principi di buon andamento, semplificazione, trasparenza e leale collaborazione, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento. Contestava inoltre la richiesta comunale di integrazione documentale dell’11 novembre 2022 e il diniego del 15 febbraio 2023, sostenendo che fosse stata richiesta documentazione non prevista dalla normativa e che si fosse formato il silenzio-assenso sull’istanza dell’11 luglio 2022. In particolare, il diniego era fondato sulla mancata produzione degli atti di assenso dei proprietari degli appezzamenti ricadenti nell’area di comparto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità, poiché il parere della Soprintendenza del 26 settembre 2022 non era un parere negativo lesivo, ma un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e limitato a indicare le modalità di presentazione della documentazione tramite gli uffici comunali. L’atto lesivo era invece il diniego comunale del 15 febbraio 2023, che aveva arrestato il procedimento sulla base della mancata integrazione richiesta dal Comune. Esaminati i motivi riproposti, il Collegio ha ritenuto assorbente la censura relativa alla richiesta di documentazione non necessaria e comunque formulata tardivamente rispetto al termine di quindici giorni previsto dall’art. 44, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche. L’amministrazione può chiedere una sola volta, entro tale termine, dichiarazioni o integrazioni documentali; non può esigere documenti diversi da quelli previsti dalla legge, in ragione delle finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina speciale. La richiesta degli atti di assenso dei proprietari dei terreni del comparto non era inoltre coerente con la disciplina urbanistica applicabile né con la dichiarata legittimazione della richiedente. Il Comune non può sostituirsi al giudice civile nella tutela dei diritti dei terzi, salvo che risulti ictu oculi l’inesistenza di qualsiasi titolo giuridico legittimante. Il diniego è stato quindi annullato, con rinvio all’amministrazione per il riesercizio del potere e per le verifiche procedimentali relative ai vincoli paesaggistici e agli eventuali assensi necessari. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori; spese compensate tra le amministrazioni.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; tale qualificazione incide sulla compatibilità urbanistica degli impianti.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
La disciplina speciale per l’autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica impone modalità accelerate e semplificate e limita le richieste istruttorie dell’amministrazione.
art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
La richiesta di integrazione deve essere unica e tempestiva; il termine del procedimento riprende a decorrere dalla ricezione dell’integrazione.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
È la disposizione invocata dalla società per sostenere la formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria; la sentenza accoglie il ricorso principalmente per l’illegittimità della richiesta documentale e del diniego, senza fondare espressamente la decisione sulla formazione del silenzio-assenso.
art. 50 d.lgs. n. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione hanno carattere di pubblica utilità ai fini della disciplina espropriativa.
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
Il titolo edilizio è rilasciato al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo; il Comune deve verificare l’esistenza e la sufficienza della legittimazione, senza risolvere controversie civilistiche sui diritti dei terzi.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il parere paesaggistico e la verifica degli eventuali assensi necessari devono essere svolti nella sede procedimentale in occasione del riesercizio del potere.
art. 97 Cost.
La decisione richiama i principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, incompatibili con aggravamenti istruttori non previsti dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Nelle procedure autorizzatorie per infrastrutture di comunicazione elettronica, l’amministrazione può chiedere una sola volta e, a pena di tardività, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, dichiarazioni o integrazioni documentali; non può esigere documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge, in violazione delle finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina speciale.
- Un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, che si limiti a indicare modalità istruttorie o di presentazione della documentazione, non deve essere impugnato autonomamente; l’atto lesivo è il successivo provvedimento che definisce negativamente il procedimento e ne determina l’arresto.
- Nel controllo sui titoli edilizi o sulle procedure abilitative, l’amministrazione deve verificare che il richiedente disponga di un titolo giuridico sufficiente a legittimare l’intervento, ma non può sostituirsi al giudice civile nella risoluzione delle controversie sui diritti dei terzi, salvo l’inesistenza manifesta di qualsiasi titolo legittimante.
- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate di pubblica utilità, sono tendenzialmente compatibili con le destinazioni urbanistiche comunali; gli obblighi pianificatori non possono essere utilizzati per imporre documentazione o condizioni non previste dalla disciplina speciale.
- L’annullamento del diniego per violazione delle regole speciali sul procedimento non esclude la successiva verifica, nella sede procedimentale propria, dell’esistenza di vincoli paesaggistici e degli eventuali assensi necessari.
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