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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5761/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo omissione di motivazione da parte della Corte d'appello in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante (art. 61 n. 6 cod. pen.). In primo grado il GUP aveva già riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza; in appello si era ottenuto il proscioglimento per prescrizione rispetto alla detenzione della patente e la rideterminazione della pena in senso favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondato il motivo: l'appello era stato formulato in termini generici chiedendo il riconoscimento delle attenuanti già concesse in primo grado, per cui non sussisteva alcun obbligo di risposta specifica circa la prevalenza. La censura sulla mancata prevalenza è stata considerata tardiva, sollevata solo in sede di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 6 cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata richiamata quale elemento contestato in rapporto alle attenuanti generiche; la Corte ha valutato che la richiesta del riconoscimento delle attenuanti in termini generici, quando esse erano già state concesse in primo grado, non imponeva una specifica riformulazione della prevalenza in sede di appello

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    La causa è stata trattata senza l'intervento delle parti ai sensi della norma citata; le conclusioni sono state depositate per iscritto e la decisione resa sulla base degli atti scritti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità dovuta a profili di colpa dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se in primo grado le attenuanti generiche sono già state riconosciute, un atto di appello formulato in termini generici non obbliga la Corte a riconsiderare o a motivare diversamente la prevalenza rispetto a un'aggravante: bisogna specificare nel gravame perché si chiede la prevalenza
  • Le censure nuove o formulate solo in cassazione, non sollevate tempestivamente in appello o con motivazione sufficiente, rischiano di essere ritenute tardive e manifestamente infondate, con conseguente inammissibilità del ricorso
  • Quando l'inammissibilità è determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio, il giudice di cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali
  • È essenziale che il difensore articoli chiaramente e motivi la richiesta di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti già nelle fasi di appello, fornendo elementi di fatto e diritto specifici che giustifichino la diversa valutazione
  • Le decisioni prese in sede di appello (anche se parzialmente riformative) riducono lo spazio di sindacato in cassazione se non vengono proposti motivi nuovi e ben motivati; la cassazione non è un grado utile per introdurre argomentazioni tardive

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