Sentenza n. 2822/2026 - Roma, Sezione 5B
a) del provvedimento di silenzio - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 14.07.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 14.06.2025; b) del provvedimento di silenzio - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 10.08.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 11.07.2025; c) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti del 14 giugno 2025 e dell’11 luglio 2025, relative al procedimento di concessione e successivo annullamento della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di accesso avverso i silenzi-diniego formatisi sulle ulteriori istanze con cui chiedeva l’ostensione integrale della documentazione relativa alla pratica di cittadinanza e, in particolare, all’istanza protocollata e alla corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione. Ha dedotto un interesse difensivo, ritenendo necessaria la documentazione per tutelare la propria posizione sia in sede amministrativa sia nel giudizio pendente contro il decreto presidenziale di annullamento della precedente concessione della cittadinanza. Il TAR ha rilevato che una precedente istanza del 25 novembre 2024, avente sostanzialmente il medesimo oggetto e fondata sullo stesso interesse difensivo, era già stata sottoposta al giudice amministrativo; la relativa sentenza era stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato limitatamente ai documenti non ancora ostesi. Il Collegio ha quindi prospettato l’inammissibilità per reiterazione della domanda e ha esaminato le difese del ricorrente, il quale ha insistito sulla mancata ostensione integrale di alcuni atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori. Il Collegio ha affermato che la reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile soltanto quando siano rappresentati fatti nuovi, siano richiesti documenti diversi oppure sia prospettato un diverso interesse giuridicamente rilevante. Nel caso concreto, il raffronto tra la prima istanza e quelle successive ha evidenziato la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto — l’accesso integrale alla medesima pratica di cittadinanza — e dell’interesse difensivo. La specificazione di ulteriori documenti, quali l’istanza protocollata e la corrispondenza relativa ai solleciti, non è stata ritenuta idonea a introdurre una novità, poiché tali atti erano già ricompresi nella richiesta originaria e nel fascicolo della pratica. Il Collegio ha inoltre precisato che la mancata o incompleta ostensione di documenti già compresi nella domanda originaria e coperti da una pronuncia favorevole non può essere fatta valere mediante una nuova identica istanza e un nuovo giudizio di cognizione: il rimedio è il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella precedente sentenza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente sulle pratiche relative alla concessione e all’annullamento della cittadinanza italiana.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Prevede la formazione del silenzio-diniego sulle istanze di accesso, impugnato dal ricorrente.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito utilizzato per impugnare i silenzi-diniego in materia di accesso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile questione di inammissibilità derivante dalla reiterazione della domanda ostensiva.
artt. 112 ss. c.p.a.
Individuano il giudizio di ottemperanza quale rimedio per ottenere l’attuazione di una precedente pronuncia che abbia riconosciuto il diritto di accesso e ordinato l’esibizione dei documenti.
art. 7 d.P.R. 184/2006
È richiamato nella domanda originaria come fondamento dell’estensione della richiesta a tutti gli atti e documenti inerenti ai procedimenti amministrativi indicati.
Massime di principio
- La reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile soltanto se fondata su fatti nuovi, sulla richiesta di documenti diversi o su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; in mancanza, la nuova istanza e il conseguente ricorso sono inammissibili.
- La mera specificazione, in una successiva istanza, di singoli documenti già ricompresi nell’originaria richiesta di accesso non costituisce elemento di novità idoneo a rendere ammissibile una nuova domanda ostensiva.
- Quando una precedente sentenza abbia riconosciuto il diritto di accesso e ordinato l’esibizione dei documenti, l’eventuale inerzia o incompleta esecuzione dell’Amministrazione deve essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza, non attraverso una nuova identica istanza di accesso e un autonomo giudizio di cognizione.
- Il principio del ne bis in idem impedisce la duplicazione di un giudizio di cognizione avente il medesimo oggetto e fondato sul medesimo interesse, anche quando il ricorrente deduca la mancata ostensione concreta di documenti già compresi nella domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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