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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-836/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Toropet Ltd. contro Landkreis Greiz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera. — Rinvio pregiudiziale – Salute – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 9, lettera d), e articolo 10, lettere a) e f) – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale. — Causa C-836/19

Giurisprudenza europea62019CJ0836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Gera, ha chiarito che la classificazione dei sottoprodotti di origine animale deve essere verificata lungo tutta la catena di gestione. Un materiale inizialmente di categoria 3 perde tale qualifica se, dopo la classificazione, si deteriora o si contamina in modo da non rispettare più il livello di rischio richiesto. La conseguenza è la riclassificazione in una categoria inferiore, anche quando la destinazione finale non sia la produzione di mangimi.

Riclassificazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3 quando, dopo la classificazione iniziale, subiscono decomposizione, deterioramento o miscelazione con corpi estranei.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 debba essere interpretato nel senso che materiali inizialmente classificati come categoria 3 perdono tale classificazione quando, successivamente, si deteriorano o si decompongono, oppure vengono mescolati con corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura, divenendo non più idonei al consumo umano e/o non privi di rischi per la salute pubblica e animale; inoltre, se l’articolo 9, lettera d), vada letto restrittivamente limitandone l’ambito ai soli materiali destinati alla trasformazione in mangimi.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la classificazione dei sottoprodotti di origine animale non è immutabile: se materiali inizialmente validamente classificati come categoria 3 subiscono decomposizione, deterioramento o contaminazione con corpi estranei tale da far venir meno l’idoneità al consumo umano o il requisito di assenza di rischio per la salute pubblica e animale, essi devono essere riclassificati in una categoria inferiore, di regola la categoria 2 ex articolo 9, lettera h), o, per prodotti di origine animale contaminati da corpi estranei, ex articolo 9, lettera d).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 8, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 9, lettere d) e h), regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 10, lettere a) e f), regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 4, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 14, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 24, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 25, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Articolo 28, regolamento (CE) n. 1069/2009
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 14, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 1013/2006
  • Regolamento (CE) n. 853/2004
  • Regolamento (UE) n. 142/2011

Riclassificazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Gera in materia di norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il caso nasce da un controllo in uno stabilimento gestito da Toropet Ltd, nel quale il Landkreis Greiz ha riscontrato muffe, putrefazione e corpi estranei in materiali inizialmente classificati come categoria 3.

Fatti e procedimento principale

Toropet gestiva in Germania uno stabilimento riconosciuto per i materiali di categoria 3 ai sensi del regolamento n. 1069/2009 e operava anche come trasportatore. Non era autorizzata a trattare materiali di categoria 1 o 2. Durante il controllo del 23 gennaio 2018, il distretto di Greiz ha rilevato, in 38 casse a palletta contenenti sottoprodotti di origine animale, la presenza di muffe, putrefazione e corpi estranei come intonaco, plastica e segatura di legno.

L’autorità ha quindi riclassificato i materiali in categoria 2 e ne ha disposto lo smaltimento immediato, ponendo a carico di Toropet i costi dell’intervento. La società ha impugnato la decisione sostenendo che non vi fosse base per la riclassificazione senza esami scientifici e che, in ogni caso, i materiali avrebbero dovuto restare in categoria 3.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco ha chiesto in sostanza se:

  • l’articolo 10, lettera a), imponga la perdita della classificazione iniziale di categoria 3 quando la merce diviene non idonea al consumo umano per decomposizione o deterioramento;
  • l’articolo 10, lettera f), comporti la stessa conseguenza quando, per effetto di successivi processi di decomposizione o deterioramento, emergano rischi per la salute pubblica o animale;
  • l’articolo 9, lettera d), debba essere interpretato restrittivamente, limitandolo ai casi in cui i materiali contaminati da corpi estranei siano destinati alla trasformazione in mangimi.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1069/2009, in particolare:

  • articolo 7, paragrafo 1, sulla suddivisione dei sottoprodotti in categorie in base al rischio;
  • articolo 9, lettere d) e h), sulla categoria 2;
  • articolo 10, lettere a) e f), sulla categoria 3;
  • articolo 4, paragrafi 2 e 3, sugli obblighi degli operatori e sui controlli ufficiali;
  • articolo 14, sulle modalità di smaltimento e uso dei materiali di categoria 3;
  • articolo 28, sui controlli interni negli stabilimenti.

Vengono inoltre richiamati il regolamento n. 178/2002, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, per la nozione di alimento inadatto al consumo umano, e il regolamento n. 142/2011, allegato IV, capo I, sezione 4, punto 3, relativo ai dispositivi per rilevare e rimuovere corpi estranei negli impianti di trasformazione di materiale di categoria 3.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regolamento n. 1069/2009 costruisce un sistema di classificazione basato sul rischio: categoria 1 per il rischio più elevato, categoria 2 come categoria residuale e categoria 3 per il rischio più basso. Le categorie 1 e 3 hanno carattere esaustivo e vanno interpretate restrittivamente; la categoria 2, invece, opera come categoria residuale per tutto ciò che non rientra nelle altre due.

Quanto alla natura della classificazione, la Corte afferma che nulla nel regolamento indica che una volta assegnata la categoria essa sia definitiva. Al contrario, l’articolo 4, paragrafo 2, impone agli operatori di garantire il rispetto delle norme in tutte le fasi della gestione, e l’articolo 4, paragrafo 3, impone agli Stati membri controlli lungo tutta la catena. Ne deriva che la categorizzazione deve essere verificata nel tempo: se il materiale non soddisfa più le condizioni della categoria iniziale, deve essere riclassificato.

In relazione alla decomposizione e al deterioramento, la Corte rileva che tali fenomeni, in linea di principio, rendono il materiale non idoneo al consumo umano e possono generare tossine e rischi per la salute pubblica e animale. Pertanto, materiali inizialmente di categoria 3 che abbiano subito tali alterazioni non conservano il livello di rischio richiesto e devono essere riclassificati in una categoria inferiore, normalmente la categoria 2 ai sensi dell’articolo 9, lettera h).

Per quanto riguarda i corpi estranei, la Corte distingue i casi in cui essi possano essere agevolmente rimossi, ipotesi cui si riferisce il regolamento n. 142/2011, da quelli in cui la contaminazione sia strettamente intrecciata con il materiale. Nel caso di pezzi d’intonaco o segatura di legno, la miscela può presentare le caratteristiche e il livello di rischio propri della categoria 2. Se si tratta di "prodotti di origine animale" non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei, si applica l’articolo 9, lettera d); altrimenti, opera l’articolo 9, lettera h).

La Corte respinge infine l’argomento secondo cui l’articolo 14, lettera d), consentirebbe di mantenere la classificazione iniziale, limitandosi a incidere sull’uso finale. Tale disposizione disciplina soltanto le modalità di uso e smaltimento, non i criteri di classificazione. Analogamente, il fatto che i materiali possano essere destinati a incenerimento o biogas non consente di conservarli in categoria 3 se il livello di rischio è divenuto incompatibile con tale categoria.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, lettera h), e l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che i sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati come categoria 3, se successivamente decomposti, deteriorati o miscelati con corpi estranei in modo da non essere più idonei al consumo umano e/o da non essere più privi di qualsiasi rischio per la salute umana o animale, non soddisfano più il livello di rischio della categoria 3 e devono essere riclassificati in una categoria inferiore.

Principio affermato

La categoria attribuita a un sottoprodotto di origine animale non è definitiva: essa deve essere mantenuta solo finché il materiale conserva il livello di rischio corrispondente. Se, dopo la classificazione iniziale, il prodotto si deteriora o si contamina con corpi estranei in modo tale da perdere l’idoneità al consumo umano o la compatibilità con il rischio della categoria 3, l’operatore e l’autorità competente devono procedere alla riclassificazione secondo il sistema residuale previsto dall’articolo 9.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesicurezza alimentaresalute pubblica e salute animalemangimicontrolli ufficiali

Testo integrale

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